I patti parasociali di opzione put e call sono leciti fuori dai mercati finanziari (Cass. civ. n. 27227 del 07.10.2021)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo tecnico-giuridico dell’opzione put e call non è delimitabile ai soli contratti derivati negoziati sui mercati finanziari regolamentati, ben potendo i patti parasociali contenerlo limitatamente ai soci di una società, dei quali l’uno funga da socio finanziatore garantito dal patto stesso. La causa concreta di tale patto parasociale, avente il fine pratico di assecondare specifiche iniziative imprenditoriali mediante l’opzione di rivendita o riacquisto a prezzo fisso, è meritevole di tutela ai sensi degli artt. 41 Cost. e 1322 cod. civ.. È lecito l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato. Il divieto di patto leonino ex art. 2265 cod. civ. è violato solo quando l’esclusione del socio dagli utili o dalle perdite sia assoluta e costante, tale da alterare la causa societaria nei rapporti con l’ente-società; nessun rilievo assume il trasferimento del rischio puramente interno fra soci, allorché non modifichi la posizione del socio in società.

Il Fatto

Una società otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo prefissato per l’opzione put e call conclusa con il socio di minoranza in un accordo finalizzato all’acquisto congiunto di una società estera. Proposta opposizione, il Tribunale la respingeva, e la Corte d’appello rigettava l’impugnazione, dichiarando nuova la domanda di nullità per difetto di causa ed escludendo la violazione del divieto di patto leonino. Avverso tale sentenza il socio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui si deduceva la nullità dell’accordo per difetto di causa, in quanto il meccanismo delle opzioni put e call sarebbe proprio dei contratti derivati negoziati sui mercati regolamentati. Richiamato il precedente di Cass. 19 gennaio 2016, n. 763, che ha offerto la definizione di contratto call e put option, la Corte osserva come il meccanismo tecnico-giuridico delle opzioni non sia delimitabile ai soli strumenti finanziari in ambito borsistico, ben potendo i patti parasociali contenerlo, limitatamente ai soci di una società, dei quali l’uno funga da socio finanziatore garantito dal patto.

La causa concreta del patto parasociale si palesa diversa da quella di uno strumento finanziario del mercato borsistico, avendo il fine pratico, sia pure mediante il meccanismo dell’opzione di rivendita o riacquisto a prezzo fisso, di assecondare iniziative imprenditoriali specifiche, tutelate quali espressioni dell’autonomia negoziale privata ex artt. 41 Cost. e 1322 cod. civ., con il sorgere di reciproci diritti ed obblighi delle parti, al cui adempimento un contraente non può strumentalmente sottrarsi invocando ex post un preteso insussistente contrasto con norme imperative.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., richiamando il principio enunciato da Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, secondo cui è lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra soci con cui l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo, si obblighi a manlevare l’altro mediante l’attribuzione del diritto di vendita entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione a prezzo predeterminato.

La Corte precisa che la duplice aggettivazione usata dal precedente, riferita all’esclusione da “ogni partecipazione” agli utili o alle perdite, serve ad indicare la necessaria mutazione causale: il punto è se la causa societatis del rapporto partecipativo permanga invariata nei confronti dell’ente collettivo o venga irrimediabilmente deviata dalla clausola che esonera il socio. Il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo non assume significato, allorché non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale e non modifichi la posizione del socio in società. Nella specie, la partecipazione maggioritaria della socia finanziatrice, la natura di societas unius negotii e il collegamento con il valore dell’immobile in proprietà della società partecipata rafforzano la funzione del patto, la cui incontestata sinallagmaticità e la natura temporanea del diritto di opzione confermano la validità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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