Il diritto del CONAI alla consegna di documentazione è un’obbligazione di dare tutelabile in via monitoria (Cass. civ. Sez. 1 n. 15666 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al CONAI comporta l’assoggettamento del consorziato ai poteri ispettivi del Consorzio, i quali trovano fondamento nella disciplina civilistica dei consorzi di cui all’art. 2605 cod. civ., non derogata dall’art. 224 d.lgs. n. 152/2006, e nelle previsioni dello Statuto e del Regolamento. Da tale potere ispettivo deriva per il Consorzio un diritto sostanziale di credito alla consegna della documentazione, il quale, anche quando la stessa debba essere appositamente formata, non assume i caratteri di un’obbligazione di facere, ma ha ad oggetto un dare, consistente nella consegna di una res contenente informazioni. Tale diritto, in quanto sostanziale e non meramente processuale, è azionabile con il procedimento di ingiunzione ai sensi dell’art. 633 cod. proc. civ., che presuppone un’obbligazione di consegnare una cosa determinata.
Il Fatto
Il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo con cui si ingiungeva a una società consorziata la consegna di una serie di documenti. L’opposizione della società, accolta in primo grado con declaratoria di nullità del decreto, si fondava sull’assunto che il diritto alla documentazione avesse natura esclusivamente probatoria, in quanto finalizzato a dimostrare il diritto a richiedere contributi e a esercitare poteri sanzionatori. La Corte d’Appello di Milano riformava la decisione, riconoscendo al Consorzio un diritto sostanziale alla consegna della documentazione, facente capo a un’obbligazione di natura contrattuale derivante dallo Statuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso, che solleva la questione generale dell’esistenza e della natura dei poteri del CONAI, ritenendolo infondato. Smentisce la tesi della ricorrente secondo cui il potere ispettivo avrebbe dovuto essere espressamente previsto dall’art. 224 d.lgs. n. 152/2006, norma che disciplina natura, ruolo e finalità del Consorzio. La Corte precisa che i poteri ispettivi, attesa la natura di consorzio di diritto privato, si fondano sulla disciplina civilistica dei consorzi e sulle previsioni statutarie e regolamentari. Rileva quindi che l’art. 2605 cod. civ. stabilisce che i consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni degli organi del consorzio, potere che non trova deroga nell’art. 2616 cod. civ. né nell’art. 224 citato. La Corte esclude che la partecipazione al CONAI sia obbligatoria in senso assoluto, potendo i produttori optare per sistemi alternativi di gestione degli imballaggi, e rigetta la tesi della nullità delle pattuizioni statutarie per contrasto con norma imperativa.
Nel dichiarare infondato il primo motivo, la Corte afferma che il diritto alla consegna della documentazione trova riconoscimento nel Regolamento del Consorzio, che attribuisce al CONAI il potere di richiederne la trasmissione, stabilendo un’obbligazione in capo ai consorziati. Tale diritto ha carattere sostanziale, seppur funzionale alla verifica dell’adempimento di altre obbligazioni, e non costituisce una mera facoltà processuale, come confermano anche ipotesi legali di diritti sostanziali alla consegna di documenti. La Corte precisa che la consegna della documentazione configura un’obbligazione di dare, non di fare, poiché oggetto dell’obbligazione resta il documento inteso come res contenente informazioni, anche se formato su supporto dematerializzato. Ne consegue che, essendo l’obbligazione una consegna di cosa mobile determinata, il diritto può essere utilmente azionato in via monitoria. La Corte dichiara inammissibili i motivi terzo, quarto e settimo, rispettivamente per la contrapposizione di una diversa interpretazione delle clausole regolamentari senza dedurre violazione dei canoni ermeneutici, per il mancato rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ. e per la censura di una valutazione di merito degli elementi probatori. Il quinto e il sesto motivo sono ritenuti infondati o inammissibili, non configurandosi il vizio di motivazione denunciato: la natura sostanziale e negoziale del diritto alla consegna non è contraddetta dalla sua funzionalità alla verifica di altri obblighi, e la decisione impugnata non ha accertato una parziale consegna dei documenti.
Il ricorso è pertanto rigettato. La Corte dichiara altresì inammissibile l’istanza del CONAI volta alla liquidazione delle spese sostenute per resistere all’istanza di sospensione ex art. 373 cod. proc. civ., avanzata dalla società innanzi alla Corte d’Appello, per non essere stata notificata alla controparte, in violazione del principio del contraddittorio.
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Nota della Redazione
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