Nullità della clausola compromissoria per indeterminatezza dell’oggetto (Cass. civ. Sez. I n. 30000 del 26.10.2021)
Principi di diritto (Massima)
La devoluzione di una controversia ad arbitri irrituali non sottrae al giudice ordinario il potere di deliberare in ordine alla validità ed efficacia della clausola compromissoria, atteso che le parti, con tale clausola, non demandano agli arbitri l’esercizio di una funzione giurisdizionale ma conferiscono un mandato collettivo per l’espletamento, in loro sostituzione, di un’attività negoziale. Ne consegue che il requisito della determinatezza del mandato conferito agli arbitri è imprescindibile e funzionale allo scopo perseguito dalle parti, le quali si impegnano a considerare la decisione arbitrale quale espressione della loro stessa volontà. Ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell’atto contrattuale, sicché tale requisito essenziale sussiste solo qualora sia identificabile in modo inequivoco l’esatto perimetro del vincolo assunto.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecco aveva ingiunto a un socio effettivo il pagamento di una somma in favore di altri due soci, in forza di un lodo irrituale che accertava la violazione di una clausola di non concorrenza contenuta in un patto parasociale stipulato nel 2003. Il lodo era stato pronunciato da un collegio arbitrale nominato ai sensi della clausola compromissoria di cui all’art. 12 del medesimo patto parasociale.
L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal socio ingiunto era stata rigettata in primo grado e la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione, ritenendo la clausola compromissoria valida perché sufficientemente determinata e vincolante per i soci effettivi, non per le società fiduciarie intestatarie delle quote. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le censure concernenti il richiamo all’art. 808-ter cod. proc. civ., non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcun riferimento a tale disposizione, nonché la censura di omesso esame di fatti decisivi, per la preclusione della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, non avendo il ricorrente indicato le ragioni per cui le decisioni di primo e secondo grado erano tra loro diverse.
Ha invece ritenuto fondate le censure di vizio di motivazione e violazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ. Richiamando i precedenti per cui la devoluzione agli arbitri irrituali non sottrae al giudice ordinario il potere di verificare la validità della clausola compromissoria, la Corte ha rilevato che la Corte d’Appello non si era attenuta a tali principi, fornendo una motivazione perplessa e illogica nell’indagine sui confini del mandato conferito agli arbitri.
In particolare, la clausola compromissoria era contenuta nel patto parasociale ma il suo tenore letterale faceva riferimento a controversie insorte «tra i soci, tra gli stessi e la società, i componenti l’Organo Amministrativo, i Sindaci e Liquidatori», in dipendenza dell’esecuzione e interpretazione dell’atto costitutivo e del presente statuto, nonché delle deliberazioni sociali. La Corte territoriale aveva ignorato il mancato riferimento al patto parasociale e al patto di non concorrenza, limitandosi a definire «imperfezione» la locuzione «presente statuto», senza esplicitare le ragioni di tale affermazione.
La Corte ha quindi affermato che la determinatezza dell’oggetto della clausola compromissoria è requisito imprescindibile, essendo il mandato agli arbitri irrituali riconducibile all’istituto del mandato collettivo, funzionale allo scopo di considerare la decisione arbitrale espressione della volontà stessa delle parti. Accolto il primo motivo di ricorso, gli altri sono stati assorbiti e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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