Agevolazioni su patto territoriale, prescrizione e affidamento nella rideterminazione (TAR Sicilia n. 1187 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei patti territoriali le somme erogate in corso di procedimento costituiscono attribuzioni provvisorie, sicché nessun legittimo affidamento si consolida in capo al beneficiario prima della definizione del contributo. L’azione di recupero delle agevolazioni indebite si prescrive nel termine decennale decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella data in cui l’Amministrazione riceve l’esito dell’accertamento di spesa. Il termine si interrompe con la notifica del provvedimento di revoca, anche se questo sia stato successivamente annullato in autotutela, perché revoca totale e rideterminazione in peius esprimono il medesimo potere-dovere di reintegro delle risorse pubbliche. La rideterminazione conseguente a stralci di spese non ammesse legittima l’applicazione del tasso ufficiale di sconto maggiorato.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice otteneva, a valere sul Patto Territoriale della Provincia di Enna, un contributo provvisorio per la realizzazione di un opificio industriale, pari a € 1.936.300,21. Trasmetteva la documentazione finale di spesa; la Commissione di accertamento chiudeva le verifiche con verbale del 30.06.2008, rideterminando l’investimento per effetto dello stralcio di alcune spese.
Nel 2016 il Ministero revocava integralmente il contributo e chiedeva la restituzione di quanto erogato. Il provvedimento veniva annullato in autotutela e il giudizio si estingueva. Seguiva un nuovo procedimento, concluso con il decreto dell’11.09.2018 e la nota del 23.10.2018, con cui l’Amministrazione rideterminava la concessione in € 1.739.720,00 e quantificava differenza, oneri di accertamento e interessi per € 44.455,99. I soci, in proprio e quali già soci della società cessata, impugnavano quegli atti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo concerne la prescrizione del credito restitutorio. I ricorrenti invocano il termine decennale della ripetizione d’indebito o quello quadriennale del Regolamento UE n. 2988/1995, assumendo quale dies a quo la trasmissione della documentazione finale di spesa. Il Collegio ricostruisce la sequela procedimentale: il D.M. n. 662/1997 e il D.M. n. 320/2000 attribuiscono al Ministero il potere di verifica, revoca e rideterminazione, mentre il parere della Commissione non è vincolante. Il dies a quo coincide dunque con il 14.07.2008, data di trasmissione dell’esito al Ministero.
La doglianza sul regolamento comunitario è inconferente, trattandosi di contributi statali gravanti sul bilancio ministeriale. Il termine decennale segue l’orientamento della Cassazione, sentenza n. 23603 del 9 ottobre 2017, che lo fa decorrere dall’accertamento dell’illegittimità dell’erogazione. La prescrizione è stata interrotta il 5.12.2016 con la notifica della revoca totale: l’annullamento successivo non elimina l’effetto interruttivo, perché revoca e rideterminazione attengono al medesimo potere-dovere di reintegro.
Quanto all’affidamento, le erogazioni sono mere attribuzioni provvisorie, destinate a tre esiti possibili: corresponsione del residuo, rideterminazione o revoca. Il Collegio richiama TAR Sicilia, sede di Catania, sentenza n. 2388 del 27 gennaio 2022: l’ammissione iniziale è concessione provvisoria e nessun diritto soggettivo si consolida. Il secondo motivo, sul quantum e sugli interessi, è infondato: il calcolo è coerente con l’art. 12 del D.M. n. 662/1997, che prevede interessi semplici dalla data delle singole erogazioni. Gli stralci per fatture non ammesse e per mancanza del libro cespiti ricondurrebbero la fattispecie all’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, con tasso ufficiale di sconto maggiorato.
Il terzo motivo, sul difetto dei presupposti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, è respinto: gli atti impugnati non sono provvedimenti di secondo grado, ma definizione dell’originario procedimento, come affermato da TAR Catania, sentenza n. 1730 del 4 aprile 2019. Il quarto motivo, sulla motivazione della comunicazione di avvio, è parimenti infondato, essendo la stessa sufficientemente indicativa degli stralci. Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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