Tariffa incentivante su edificio: necessaria la chiusura del manufatto (Cons. Stato n. 6537 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La tariffa incentivante prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati “su edificio” presuppone che il manufatto cui i moduli accedono presenti una chiusura, almeno tendenziale, dello spazio volumetrico delimitato. La definizione di edificio non è autonoma nel d.m. 5 maggio 2011, che vi rinvia per relationem all’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 412 del 1993, riferito a un sistema di strutture esterne che delimitano un volume “definito”. Una struttura completamente aperta, priva di tamponature, costituisce un mero supporto dei pannelli e accede alla tariffa minore prevista per gli “altri impianti”. Il potere di verifica del G.S.E. sulla corretta erogazione degli incentivi non è soggetto a termini perentori e non si converte in autotutela quando si fonda su un diverso stato di fatto. Legittima è la conversione dell’istanza inaccoglibile nella fattispecie minore, in applicazione dei principi di leale collaborazione e di conservazione degli atti.

Il Fatto

Una società subentra nella titolarità di un impianto fotovoltaico installato sulla copertura di un manufatto a destinazione industriale, per il quale era stata riconosciuta la tariffa incentivante del quarto conto energia nella misura di 0,333 €/kWh, con la tipologia “su edificio” e il premio per le componenti di produzione europea. All’esito di un procedimento di verifica avviato dal Gestore dei servizi energetici e di un sopralluogo ispettivo, il G.S.E. adotta un provvedimento di riduzione della tariffa a 0,289 €/kWh, riqualificando l’impianto come “altro impianto fotovoltaico” per la riscontrata presenza di aperture permanenti nel fabbricato.

La società impugna gli atti davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso ritenendo corretto il declassamento. Propone quindi appello, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, la natura di autotutela del potere esercitato, l’errore nella nozione di edificio, l’illegittimità delle compensazioni operate unilateralmente e il conseguente danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello, muovendo dalla qualificazione dell’atto impugnato. Il provvedimento del G.S.E. ha oggetto duplice: da un lato dispone la decadenza dalla tariffa riconosciuta, dall’altro riconosce la stessa nella misura minore spettante in base all’effettiva configurazione dell’impianto, con conseguenti note di compensazione delle partite di dare e avere.

Quanto alle garanzie procedimentali, il Consiglio di Stato ribadisce che il potere di verifica e decadenza dagli incentivi, per la sua natura di “vicenda pubblicistica estintiva”, non è sottoposto a termini perentori. Le modifiche apportate all’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 dal d.l. n. 76 del 2020 operano solo per i procedimenti avviati dopo il 17 luglio 2020, mentre nella specie il procedimento è iniziato il 30 marzo 2017 e si è concluso il 4 febbraio 2020. Nel caso concreto non si è trattato di riesame di elementi già noti, ma della ricomposizione di un quadro fattuale diverso, emerso dalla sopravvenuta variante progettuale e dal sopralluogo: la relazione tecnica originaria descriveva il fabbricato come non ultimato e in previsione di futura tamponatura. L’atto appartiene dunque al paradigma della decadenza, non dell’annullamento d’ufficio.

Il punto centrale è la nozione di edificio. L’allegato 2 al d.m. 5 maggio 2011 richiama, per relationem, la definizione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 412 del 1993, che richiede strutture esterne delimitatanti uno spazio di volume definito. Tale delimitazione implica la chiusura, che il Collegio ricava anche in via sistematica dalla classificazione per categorie e dalla fictio iuris dell’art. 14, comma 2, che equipara agli edifici i fabbricati rurali previo accatastamento. La giurisprudenza amministrativa, pur ammettendo chiusure non totali per gli impianti a integrazione innovativa, richiede che la parte aperta sia marginale; è invece esclusa ogni assimilazione per la struttura completamente aperta.

Infine, le compensazioni non violano la leale collaborazione: esse rispondono all’interesse dell’operatore, che diversamente avrebbe dovuto restituire l’intero incentivo. La conversione dell’istanza inaccoglibile nella fattispecie minore attua il principio di conservazione degli atti, coerente con la proporzionalità e con l’effettività della tutela. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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