L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato: irrilevanti i vizi partecipativi e infondate le censure sulla motivazione (TAR Puglia n. 1165 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce atto dovuto e vincolato, precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge. In quanto tale, il mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 7 e l’omesso preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 non assumono rilievo, essendo sufficiente che il provvedimento abbia natura vincolata e che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. L’ordinanza di demolizione non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi, né l’amministrazione è tenuta a valutare, prima dell’emissione dell’ordine, l’applicabilità della sanzione sostitutiva ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, la cui dimostrazione grava sul privato nella fase esecutiva. La valutazione degli interventi abusivi deve essere unitaria, per evitare artificiose frammentazioni finalizzate all’elusione dei presupposti della sanatoria.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, ricadente nella fascia dei trenta metri dalla demanialità marittima, presentava una SCIA nel 2022 per lavori di ristrutturazione e, nel 2024, una SCIA in sanatoria per opere realizzate in difformità. A seguito di un sopralluogo congiunto dell’Ufficio tecnico comunale, del NAS e della ASL, emergevano ulteriori abusi non contemplati nella sanatoria: variazione di destinazione d’uso, realizzazione di piscina fuori terra, di una freschiera e di una scala di accesso a un piano interrato non assentito.

Il Comune comunicava i motivi ostativi, denegava la sanatoria e adottava l’ordinanza di demolizione. Il ricorrente impugnava gli atti deducendo vizi partecipativi, difetto di istruttoria e motivazione, mancata applicazione della disciplina “Salva Casa” e violazione del principio di proporzionalità. All’esito della camera di consiglio, previo avviso ex art. 60 cod. proc. amm., la causa veniva decisa con sentenza in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto escluso ogni rilevanza dei dedotti vizi procedimentali, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’ordine di demolizione, quale atto dovuto e vincolato, non necessita di avviso ex art. 7 l. n. 241/1990 né di preavviso ex art. 10-bis, dovendosi ritenere che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva allegato circostanze differenti da quelle rilevate dall’Ufficio tecnico che avrebbero potuto indurre a una determinazione diversa, essendo stato invitato a partecipare al procedimento.

Quanto al difetto di istruttoria e motivazione, i giudici hanno ritenuto le doglianze generiche e confutate dagli esiti fidefacienti del sopralluogo del 17.07.2025, richiamati per relationem nell’ordinanza impugnata. La motivazione dell’atto è stata giudicata sufficiente, contenendo la descrizione specifica delle opere e l’indicazione delle norme violate, senza che il ricorrente avesse offerto prova contraria rispetto all’accertamento comunale.

Con riferimento all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, il Tribunale ha ribadito che la sanzione sostitutiva ha valore eccezionale e derogatorio e che non compete all’amministrazione valutarla prima dell’ordine di demolizione, gravando sul privato la dimostrazione rigorosa, in sede esecutiva, dell’impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme. Parimenti infondato è stato ritenuto il richiamo agli artt. 34-bis e 34-ter d.P.R. n. 380/2001, come modificati dalla legge n. 105/2024, non potendo i manufatti, per caratteristiche funzionali e strutturali, rientrare nelle tolleranze costruttive.

Quanto all’art. 36-bis, il Collegio ha escluso ogni rilievo, trattandosi di questione preclusa in assenza di una determinazione dell’Ente sulla regolarizzazione. Infine, ha respinto le censure sul principio di proporzionalità, venendo in rilievo un atto vincolato all’accertamento dell’illecito edilizio. Il ricorso è stato respinto, con spese eccezionalmente compensate per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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