Patto di famiglia, liquidazione al legittimario tassata come donazione diretta (Cass. civ. Sez. V n. 19627 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di patto di famiglia, la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, effettuata dal beneficiario dell’azienda o delle partecipazioni in favore del legittimario non assegnatario, è assoggettata a imposta sulle donazioni come donazione del disponente in favore del legittimario. Ai soli fini impositivi si applicano l’aliquota e la franchigia riferite al rapporto di parentela o di coniugio tra disponente e legittimario, non a quello tra assegnatario e legittimario. L’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 opera esclusivamente per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore del discendente beneficiario, non per le attribuzioni compensative.

Il Fatto

Con patto di famiglia il disponente trasferiva al figlio, con il consenso della coniuge e della figlia quali legittimari non assegnatari, la nuda proprietà di una partecipazione societaria. In favore dei legittimari non assegnatari il patto prevedeva l’attribuzione di una somma pari al valore delle quote di riserva, con rinuncia della coniuge e accettazione del credito da parte della figlia.

L’Agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione per maggiore imposta di donazione, disapplicando l’esenzione e applicando l’aliquota e la franchigia riferite al rapporto tra fratelli. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello erariale; il contribuente ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’art. 768-quater cod. civ.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’orientamento espresso da Cass. n. 29506/2020, confermato da Cass. n. 19561/2022, che ha superato il precedente indirizzo di Cass. n. 32823/2018. Secondo tale indirizzo, il patto di famiglia è assoggettato a imposta sulle donazioni sia per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni, sia per la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva.

Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione del rapporto impositivo. In forza dell’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346/1990, la liquidazione operata dal beneficiario in favore del legittimario non assegnatario si intende, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario. Ne deriva l’applicazione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio tra disponente e legittimario.

La Corte ribadisce che gli oneri posti a carico del beneficiario rilevano come attribuzioni provenienti dal donante. L’imposta segue l’effettivo passaggio di ricchezza, ridimensionato dall’adempimento dell’onere nella misura in cui arricchisce il terzo beneficiario. L’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 resta circoscritta alla donazione dell’azienda o delle partecipazioni sociali e non si estende alle attribuzioni compensative.

Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale, pur richiamando i corretti approdi di legittimità, aveva applicato l’aliquota del 6% e la franchigia riferita al rapporto fratello-sorella, anziché l’aliquota del 4% con la franchigia del rapporto padre-figlia. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 1, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese processuali sono integralmente compensate per il sopravvenuto consolidarsi dell’orientamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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