Appello separato avverso la stessa sentenza è improcedibile senza riunione (Cass. civ. Sez. V n. 10324 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte alla quale sia stata notificata l’impugnazione altrui avverso una sentenza, qualora intenda impugnarla a sua volta, deve proporre la propria impugnazione in via incidentale ovvero porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, così da consentire la riunione ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. (e, in materia tributaria, del combinato disposto degli artt. 29 e 61 d.lgs. n. 546/1992). In difetto, la mancata riunione non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima impugnazione, che rende improcedibile la seconda, per la decadenza con cui l’art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell’incidentalità delle impugnazioni successive alla prima. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e si estende a ogni questione che costituisca premessa logica e necessaria della pronuncia, anche se non espressamente trattata.

Il Fatto

I contribuenti impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma alcuni avvisi di accertamento ICI 2008 emessi dalla concessionaria per conto del Comune. Il ricorso era accolto, con compensazione delle spese di giudizio. I contribuenti appellavano la sola statuizione sulle spese; l’appello era notificato alla concessionaria e al Comune e iscritto a ruolo il 15.12.2016. La Commissione tributaria regionale accoglieva quel gravame con sentenza divenuta definitiva il 13.11.2017.

Nelle more, con ricorso spedito per la notifica il 23.11.2016, la medesima sentenza di primo grado era stata impugnata autonomamente anche dalla concessionaria. I contribuenti eccepivano la precedente instaurazione del proprio appello, ma la C.T.R. respingeva l’eccezione, escludendo il giudicato esterno per diversità dell’oggetto dei due giudizi. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento dei rimanenti, e affronta la questione della sorte dell’impugnazione proposta separatamente e in via principale avverso la stessa sentenza già impugnata da altra parte.

Il principio è consolidato: chi riceve la notifica dell’altrui impugnazione e vuole impugnare a sua volta deve agire in via incidentale, oppure rendere noto al giudice il simultaneo pendere dei due procedimenti, affinché provveda alla riunione ex art. 335 cod. proc. civ. (in materia tributaria, artt. 29 e 61 d.lgs. n. 546/1992). La Corte richiama sul punto Cass. S.U. n. 15843 del 2009, Cass. n. 13849 del 2020, Cass. n. 7096 del 2016, Cass. n. 12038 del 2014 e altri precedenti conformi.

Nel caso concreto, la mancata riunione — segnalata dai giudici di appello dalla parte appellata, alla quale era stata notificata l’impugnazione anteriore — non ha inciso sulla validità della pronuncia sulla prima impugnazione, ma ha reso improcedibile la seconda. Divenuto impossibile il simultaneus processus, si è verificato un impedimento all’esame dell’ulteriore gravame, per la decadenza con cui l’art. 333 cod. proc. civ. sanziona la violazione dell’incidentalità delle impugnazioni successive alla prima.

La Corte esclude che ricorresse l’ipotesi di più cause scindibili decise con un’unica sentenza: la decisione della prima impugnazione incideva necessariamente sulla seconda. Trova applicazione il principio per cui il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, estende i propri effetti a ogni questione che costituisca premessa logica, essenziale e necessaria della pronuncia, pur se non espressamente trattata (richiamate Cass. n. 1259 del 2024, n. 33021 del 2022, n. 6091 del 2020).

Il giudicato formatosi sull’accoglimento del gravame relativo al solo capo delle spese di lite, con conferma nel resto della sentenza di primo grado di annullamento dell’atto impositivo, comportava dunque che la questione dell’annullamento dovesse ritenersi parimenti definita, quale presupposto logico della statuizione esplicita sulle spese. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., dichiara improcedibile l’appello della concessionaria, compensando le spese di merito e condannando le parti intimate in solido alle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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