Contenzioso tributario, appello sostitutivo e contraddittorio nei tributi armonizzati (Cass. civ. Sez. V n. 19626 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali. Al di fuori di esse, la Commissione tributaria regionale che accolga l’appello deve decidere la causa nel merito, perché il gravame ha carattere sostitutivo e il principio del doppio grado di giurisdizione non trova garanzia costituzionale. In materia di tributi armonizzati, l’amministrazione finanziaria è tenuta al contraddittorio endoprocedimentale anche nelle indagini cd. “a tavolino” svolte nei confronti di terzi. La violazione di tale obbligo determina l’invalidità dell’atto impositivo solo se il contribuente assolve all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, senza opposizione meramente pretestuosa.
Il Fatto
Una associazione contribuente impugnava con distinti ricorsi due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2009 e 2010, con cui l’amministrazione recuperava imposte dirette e IVA sul presupposto dell’omessa presentazione delle dichiarazioni, a fronte dello svolgimento di attività commerciale.
I ricorsi, riuniti, erano dichiarati improcedibili dalla Commissione provinciale per mancato esperimento del reclamo nel termine assegnato. La Commissione regionale, in appello, rilevava l’illegittimità di quella declaratoria e respingeva nel merito il gravame del contribuente. Quest’ultimo ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente deduceva la nullità del procedimento, per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., censurando la mancata rimessione della causa al giudice di primo grado dopo il constatato difetto di contraddittorio e la conseguente perdita di un grado di giudizio.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La Commissione regionale aveva accertato che il reclamo era stato regolarmente presentato nel termine assegnato e che il contribuente aveva ancora tempo per la riassunzione; la pronuncia di improcedibilità del primo giudice era dunque illegittima. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento richiamato, la rimessione alla Commissione provinciale è prevista dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative, come affermato da Cass. n. 15530 del 2010 e Cass. n. 3334 del 2011. La statuizione di ammissibilità della riassunzione, negata dai primi giudici, non rientra in alcuna di quelle ipotesi: il giudice d’appello doveva decidere nel merito.
Con il secondo motivo il contribuente lamentava il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, escluso dal giudice d’appello in quanto si sarebbe trattato di un controllo “a tavolino”, non considerando che per IVA, IRES e IRAP il contraddittorio era comunque previsto in quanto tributi armonizzati.
Anche tale motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che l’amministrazione deve rispettare il contraddittorio anche nelle indagini cd. “a tavolino” svolte verso terzi, ove l’accertamento riguardi tributi armonizzati, ma la violazione produce l’invalidità dell’atto solo se il contribuente enuncia in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, come precisato da Cass. n. 20436 del 2021 e Cass. n. 26068 del 2023. Nel caso esaminato difettava l’enucleazione di allegazioni idonee a incidere sul “se” e sul contenuto dell’atto impositivo.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.