Transito del forestale alla Regione Sicilia secondo la disciplina vigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3397 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento del personale transitato a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 4, comma 7, legge n. 36/2004, deve essere operato, in applicazione della L.R. Sicilia n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina vigente al momento del realizzarsi delle condizioni per il passaggio. Le corrispondenze tra qualifiche vanno stabilite in relazione al contenuto professionale dei due ruoli a confronto, anche secondo i criteri dell’art. 5 L.R. n. 10/2000 e dei decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, senza che rilevi l’adozione di apposite tabelle di equiparazione. Non può trovare applicazione la L.R. Sicilia n. 4/2007, disciplina sopravvenuta rispetto al perfezionarsi del transito.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Corpo Forestale dello Stato con la qualifica di Assistente Capo, aveva presentato domanda di transito nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Sicilia ai sensi dell’art. 4, comma 7, legge n. 36/2004. Il trasferimento si era perfezionato solo nel giugno 2007, con inquadramento nella Categoria B, posizione economica 3, poi B4 con decorrenza dal 1° luglio 2007.

Il lavoratore aveva agito davanti al giudice del lavoro di Catania lamentando l’erroneità di tale inquadramento e invocando il diritto alla Categoria C5, in forza del principio funzionale di corrispondenza tra trattamento economico e mansioni svolte. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda; la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 503/2021, aveva invece accolto il gravame dell’amministrazione regionale e respinto integralmente le pretese. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta quattro motivi. Il primo, relativo alla violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato come mero errore materiale gli erronei riferimenti alle qualifiche nell’atto di appello, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.: il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre i passaggi essenziali dell’atto di appello per consentire alla Corte il diretto esame degli atti. Il principio di specificità va modulato secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c/Italia).

Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama le proprie precedenti pronunce (Cass. Sez. L nn. 23863, 23865 e 23870 del 2022) e ricostruisce il quadro normativo: la legge n. 36/2004 aveva rimesso i criteri del trasferimento a un provvedimento del Capo del Corpo forestale, adottato con il D.M. 5 luglio 2005; la Regione Sicilia aveva autorizzato il passaggio con la L.R. n. 9/2006, che all’art. 10, comma 9, imponeva l’inquadramento nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, facendo salvo lo stato giuridico ed economico alla data di inquadramento. Poiché al momento dell’entrata in vigore di tale legge la classificazione del personale regionale era disciplinata dall’art. 5 L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, il passaggio doveva avvenire sulla base di tale disciplina, senza valorizzare i criteri della successiva L.R. n. 4/2007.

La Corte ribadisce che la valutazione del profilo professionale va espressa in relazione alle declaratorie dei profili, in base al contenuto professionale delle qualifiche a confronto, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione. La sentenza impugnata si è conformata a tali principi. Quanto alla doglianza sulla mancata valorizzazione dell’anzianità di servizio, la Corte richiama il principio per cui, nel pubblico impiego privatizzato, l’inderogabilità in peius non opera in caso di accordi sindacali recepiti in un atto come il D.P. Reg. n. 10/2001, non sussistendo concorrenza di fonti che consenta il ricorso al favor lavoratoris (Cass. Sez. L n. 12900 del 22/06/2016).

Il terzo motivo è inammissibile: è un motivo c.d. misto, che sovrappone i profili dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., e la doglianza sull’omesso esame investe argomentazioni giuridiche, non fatti storici. Il quarto motivo, sulla omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., è infondato, poiché il vizio non ricorre quando vi è una decisione implicita che assorbe la questione. Il ricorso è respinto, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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