Collazione per imputazione in mancanza di opzione del coerede donatario (Cass. civ. Sez. II n. 19072 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divisione ereditaria, la collazione dei beni immobili può avvenire in natura o per imputazione, a scelta del coerede donatario. La scelta è irrevocabile dopo la comunicazione fatta agli eredi ai sensi dell’art. 1286, secondo comma, cod. civ.. Poiché l’art. 746 cod. civ. non prevede alcun termine per l’esercizio della facoltà di opzione, non opera alcuna decadenza, ma il coerede ha l’onere di richiedere le modalità della collazione. Se il coerede donatario non esercita la scelta e si riserva di decidere all’esito della stima, la collazione deve farsi per imputazione del valore del bene alla quota di sua spettanza. La mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli conferiti non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi, per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.
Il Fatto
All’apertura della successione di un genitore, le due figlie e la moglie separata agiscono in giudizio per l’accertamento di donazioni indirette in favore di una di esse e per la divisione del patrimonio ereditario. Il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva, accerta la natura di donazione indiretta dell’intestazione di tre immobili e del 50% di un deposito titoli e dispone la collazione per imputazione, rigettando le ulteriori domande.
Dopo la definitività di tale pronuncia e la riassunzione del processo, una seconda sentenza non definitiva quantifica l’asse, la quota disponibile e le porzioni spettanti e conferma la collazione per imputazione. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma, accerta il diritto delle coeredi non donatarie al prelevamento di una somma ciascuna, oltre interessi, e rinvia all’esito della vendita dell’immobile relitto la formazione dello stato attivo. Il coerede donatario ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Sul primo e secondo motivo, la Corte rileva che l’art. 746 cod. civ. non fissa alcun termine per la scelta tra conferimento in natura e per imputazione. Ne deriva che non configura alcuna decadenza: la parte ha l’onere di richiedere le modalità della collazione, ma se non esercita alcuna opzione e si riserva di decidere dopo la stima, opera il criterio residuale della collazione per imputazione del valore alla quota.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in tema di divisione ereditaria, la scelta spetta al coerede donatario ed è irrevocabile dopo la comunicazione agli eredi, ma in mancanza di esercizio la collazione si fa per imputazione (Sez. II n. 17409 del 2023). Il meccanismo opera come fictio iuris: il donatario ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta, tenuto conto del valore di quanto ricevuto in vita, determinato al momento dell’apertura della successione, senza che i beni collazionati rientrino materialmente nella massa (Cass. n. 14553 del 2004; Cass. n. 2163 del 1998).
Sul terzo e quarto motivo, la Corte conferma che la mancanza, nell’asse, di beni della stessa natura di quelli conferiti non esclude il diritto al prelevamento degli eredi non donatari (Sez. II n. 27086 del 2021; Sez. VI-2 n. 17022 del 2017; Sez. II n. 20041 del 2016). Il giudice di merito non ha negato tale diritto, ma ha escluso, in applicazione dell’art. 720 cod. civ., che potesse attuarsi assegnando l’unico bene indivisibile alle coeredi non donatarie in assenza di richiesta. Il prelevamento è stato quindi stralciato dal ricavato della vendita.
Sul quinto motivo, la Corte dichiara inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi. L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, configura un vizio specifico: non integra motivo l’omessa valutazione di elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice (Sez. II n. 27415 del 2018). Nel caso concreto il giudice ha dato conto delle ragioni del mancato inserimento delle spese funebri e di riparazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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