Processo tributario, appello e distinzione tra cause inscindibili e scindibili (Cass. civ. Sez. Un. n. 11676 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ove prescrive che il ricorso in appello sia proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche. Nei limiti del rispetto degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti presenti in primo grado il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno. Le modalità di proposizione dell’appello incidentale dettate dall’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguardano esclusivamente i processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non i giudizi su cause scindibili: in tal caso l’appellato che intenda impugnare la sentenza verso una parte non convenuta dall’appellante principale deve notificare il proprio appello nei termini dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il Fatto

Una società contribuente proponeva ricorso avverso un’intimazione di pagamento relativa a tributi, crediti previdenziali e sanzioni, per gli anni dal 2003 al 2014, riportati in numerose cartelle. La Commissione tributaria provinciale dichiarava il difetto di giurisdizione per taluni crediti, l’incompetenza territoriale per i crediti della Regione e annullava i crediti prescritti.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello principale su due cartelle; la società proponeva appello incidentale. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale. La società ricorreva per cassazione con sei motivi. La Sezione tributaria, investita del primo motivo, rimetteva alle Sezioni Unite la questione nomofilattica sulla portata dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

La Motivazione della Corte

Il collegio rimettente aveva chiesto se l’art. 53, comma 2, disciplini un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre l’integrazione del contraddittorio verso tutti i partecipanti al primo grado, prescindendo dalla distinzione tra cause scindibili e inscindibili, o se invece il legislatore abbia reso la materia autonoma rispetto agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ.

Le Sezioni Unite muovono dal dato sistematico. Il giudizio d’appello tributario non è regolato dai soli artt. 49-61 del d.lgs. n. 546 del 1992: l’art. 49 richiama espressamente la disciplina processual-civilistica dell’appello e l’art. 61 richiama le norme del primo grado. Tra queste assume rilievo l’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama i soggetti inscindibilmente collegati e disciplina interventi e chiamate in giudizio.

Secondo la Corte l’art. 14 dimostra il consapevole ingresso nel processo tributario tanto delle cause inscindibili, quanto delle fattispecie di litisconsorzio processuale, di cause dipendenti e scindibili, accomunate dalla trattazione unitaria in primo grado. Una lettura rigida dell’art. 53, comma 2, che imponesse sempre l’integrazione del contraddittorio, costituirebbe un unicum dell’esperienza processuale e si porrebbe in contrasto con la disciplina del processo civile, cui il giudizio tributario si conforma. La norma è quindi regola tendenziale di condotta, da integrare con gli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., La Corte ribadisce che la giurisprudenza non ha mai ritenuto che la mancata evocazione di una parte del primo grado comporti inammissibilità; ha sempre richiesto, nelle cause inscindibili o dipendenti, un preventivo ordine di integrazione del contraddittorio, a pena di nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità.

Quanto all’appello incidentale, la preoccupazione di lesione del diritto di difesa dell’appellato non impedisce l’applicazione del sistema civilistico. L’art. 54, comma 2, non contempla l’ipotesi della parte presente in primo grado ma pretermessa nel gravame: in tal caso la sua notificazione, e non il mero deposito, è imposta dall’art. 14, comma 5, che prevede l’intervento mediante notifica dell’atto. Il principio è coerente con l’art. 343, primo comma, cod. proc. civ. e con la giurisprudenza di legittimità sul travisamento della prova.

Applicando tali principi al primo motivo, la Corte lo rigetta: nel caso concreto non sussisteva litisconsorzio necessario e il capo sfavorevole relativo alla cartella della Camera di Commercio non era stato impugnato, con conseguente passaggio in giudicato. Gli altri motivi sono rigettati o dichiarati inammissibili. La Corte compensa le spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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