Raddoppio dei termini e coobbligato solidale: la censura è inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 21870 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, opera in relazione all’accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo. In tema di processo tributario, il condebitore solidale non può contestare in sede di impugnazione della cartella di pagamento l’operatività o meno del raddoppio dei termini in relazione alla notificazione dell’avviso di accertamento sottostante notificato al debitore principale, trattandosi di processo radicato in forza di un titolo diverso e successivo al consolidarsi dell’accertamento nei confronti del debitore principale.
Il Fatto
Una società ha ricevuto alcune cartelle di pagamento per IVA, IRES, IRAP e IRPEF, relative a periodi di imposta precedenti. Le pretese erano state iscritte a ruolo per tributi propri di un’altra società, dalla quale la destinataria aveva ricevuto una quota di patrimonio a seguito di scissione parziale. L’amministrazione finanziaria ha quindi escusso la società quale debitrice solidale.
Dopo il rigetto in primo e in secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando tra l’altro la decadenza dall’azione accertativa per effetto del raddoppio dei termini applicato agli avvisi notificati al debitore principale oltre i termini ordinari. L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso; l’agente della riscossione è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello. La censura è infondata: la cessazione parziale della materia del contendere è un fatto oggettivo, derivante dalla definitività della sentenza di primo grado sull’avviso di accertamento sottostante, e il rigetto nel dispositivo riguarda la sola parte non cessata.
I motivi secondo e terzo sono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La qualificazione del fatto è compito del giudice e tale spazio interpretativo resta sottratto al principio di non contestazione, che riguarda il solo fatto giuridico. Il processo tributario è poi annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, sicché il giudice può applicare una previsione di legge diversa da quelle invocate dalle parti senza esorbitare dal thema decidendum, non avendo attribuito o negato un bene della vita diverso da quello richiesto.
Quanto al riferimento all’art. 37 bis del d.P.R. n. 600/1973, la sotto-censura è inammissibile per eterogeneità rispetto alla rubrica del motivo, per difetto di interesse giuridico ex art. 100 cod. proc. civ., e perché la stessa sentenza impugnata aveva escluso l’applicabilità della disciplina antielusiva nella fattispecie.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile con correzione della motivazione ex art. 384 u.c. cod. proc. civ. Il giudice di appello aveva errato nel ritenere che il raddoppio del termine si estendesse al coobbligato solidale. Ricostruito il quadro normativo — la novella dell’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006 — e richiamata la giurisprudenza sul difetto di raddoppio ai fini IRAP, la Corte afferma che l’operare del raddoppio dipende dal fatto penalmente rilevante e non può estendersi automaticamente al coobbligato, in ossequio al divieto di analogia di cui all’art. 25, comma 2, Costituzione. Il coobbligato è destinatario di un titolo autonomo e successivo.
Poiché il condebitore non può contestare in sede di impugnazione della cartella il raddoppio operato sugli avvisi notificati al debitore principale, la censura è inammissibile e il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, in assenza di costituzione dell’agente della riscossione e di mera costituzione dell’Agenzia.
Nota della Redazione
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