Pause lavorative violate e danno da usura psicofisica provato per presunzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20249 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La reiterata violazione della normativa in tema di pause lavorative di cui all’art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003 può tradursi in un danno da usura psicofisica per il dipendente. L’esistenza del pregiudizio, in presenza di valida allegazione, può essere stabilita dal giudice anche mediante il ricorso a presunzioni, senza che ciò integri un riconoscimento di danno in re ipsa. Il relativo accertamento, in quanto giudizio di fatto debitamente motivato in modo conforme all’art. 111 Cost., non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

I lavoratori avevano convenuto in giudizio l’azienda regionale di emergenza sanitaria, ottenendo dal Tribunale di Velletri l’accertamento del diritto a fruire della pausa giornaliera di almeno dieci minuti per ogni turno superiore a sei ore, svolto dal dicembre 2008 in poi. In primo grado la domanda risarcitoria per danno da usura psicofisica era stata accolta solo in parte.

Proposto appello, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha riformato la decisione e condannato la parte datoriale al risarcimento. Avverso tale pronuncia la struttura ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui i dipendenti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2697, 2087 e 1218 c.c., oltre che degli artt. 1223 e 2059 c.c., sostenendo che il lavoratore, in presenza di responsabilità contrattuale, avrebbe dovuto provare il pregiudizio effettivo, non essendo ammissibili danni in re ipsa. La Corte ha premesso che una responsabilità automatica, svincolata da allegazione e prova, non è in effetti configurabile.

Il percorso argomentativo si fonda però su un dato processuale decisivo: era passato in giudicato l’accertamento della violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003. La condotta datoriale si era protratta per dieci anni, caratterizzandosi per un’intensità superiore a quanto comunemente accettabile.

Su tali fatti incontestabili la corte territoriale ha ritenuto provata, nell’an, l’esistenza del danno da usura psicofisica. La Corte di cassazione ha chiarito che, in presenza di una specifica violazione di legge che incida sulle concrete condizioni lavorative, spetta al giudice del merito valutare se l’inadempimento assuma gravità tale da arrecare pregiudizio, con giudizio non sindacabile in legittimità ove motivato.

Nessun danno in re ipsa è stato dunque riconosciuto: è stata invece dimostrata una lesione della sfera giuridica dei lavoratori che, protrattasi senza soluzione di continuità, è stata qualificata come idonea, almeno in via presuntiva, a produrre un pregiudizio significativo.

Quanto al terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione asseritamente apparente sul quantum, la doglianza è stata dichiarata inammissibile. Il giudice di appello aveva ancorato la liquidazione a una pluralità di elementi, tra cui il tempo delle pause non fruite, le buste paga e le tabelle contrattuali, oltre ai conteggi delle parti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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