TFS degli avvocati INPS: onorari esclusi e trattenute non ripetibili (Cass. civ. Sez. L n. 23865/2026)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso rispetto ai quali la parte, presa conoscenza di un orientamento di legittimità sopravvenuto e contrario, dichiari in memoria di non insistere abbandonando le relative domande, sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. Costituisce accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, la verifica che le somme destinate alla copertura degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro non integrino trattenute a carico del dipendente e non fondino alcun diritto alla restituzione. L’interpretazione di un atto compiuta dal giudice di merito si sottrae al sindacato di legittimità quando sia una delle interpretazioni possibili e plausibili, non occorrendo che sia l’unica o la migliore in astratto; il controllo attiene al rispetto dei canoni legali di ermeneutica e alla coerenza della motivazione, non al risultato interpretativo in sé.

Il Fatto

Un’avvocata dipendente di un ente previdenziale, inquadrata nel ruolo professionale dell’area legale e già titolare di incarico di coordinamento regionale, è stata collocata a riposo. L’ente le aveva dapprima liquidato il trattamento di fine servizio includendo tra le voci retributive la quota di ripartizione degli onorari e l’indennità annua di albo professionale, escludendo l’indennità di coordinamento regionale. Con nota successiva aveva poi elaborato un ricalcolo in peius, riducendo sensibilmente l’importo ed escludendo dal computo tutte e tre le voci.

La lavoratrice ha chiesto in via principale la declaratoria di computabilità delle tre voci nel trattamento di fine servizio, con condanna al pagamento delle differenze. In via subordinata, per il caso di esclusione della quota onorari, ha chiesto dichiararsi indebite le trattenute annualmente operate sul monte ore onorari legali e accantonate a copertura degli oneri riflessi del trattamento, con condanna alla restituzione. Il tribunale ha rigettato le domande e la corte d’appello ha confermato. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi; l’ente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi investono la nozione di stipendio rilevante ai fini dell’indennità di fine servizio e la computabilità della quota di partecipazione agli onorari, dell’indennità di funzione professionale e dell’indennità di coordinamento, anche sotto il profilo dei limiti alla derogabilità della disciplina legale da parte della contrattazione collettiva e della tutela dell’affidamento.

Con memoria depositata prima dell’adunanza la ricorrente ha dato atto di un orientamento di legittimità sopravvenuto, che ha escluso la computabilità nel trattamento di fine servizio delle voci retributive e degli onorari sulla base di un’interpretazione restrittiva del termine stipendio. Ha così rinunciato ai tre motivi, non insistendo per il loro esame e abbandonando le domande. La Corte ne dichiara l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Il quarto motivo, subordinato, riguarda la ripetizione delle trattenute operate sull’ammontare lordo degli onorari a copertura degli oneri riflessi, tra i quali l’accantonamento per il rateo di buonuscita, ritenuto illegittimo dalla ricorrente. La Corte lo dichiara parimenti inammissibile, perché investe un accertamento di merito fondato sull’esame del materiale probatorio documentale.

La corte territoriale aveva ricostruito la disciplina regolamentare dell’ente sull’erogazione dei compensi professionali e la successiva modifica adottata a seguito dell’art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005. Aveva accertato che l’innalzamento del tetto complessivo aveva consentito ai legali dell’istituto di continuare a percepire le medesime somme già corrisposte a titolo di onorari, essendo il differenziale destinato a un autonomo capitolo di spesa per la copertura degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro. Ne aveva tratto che non si trattava di trattenute a carico del lavoratore. Tale valutazione, adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.

Inammissibile è anche la censura sull’interpretazione della nota con cui la direzione dichiarava di stare quantificando le somme oggetto di restituzione. Il giudice di merito vi ha ravvisato la sola manifestazione di una situazione di incertezza e provvisorietà sull’ammontare del trattamento da riliquidare, escludendo il valore di atto ricognitivo del debito. La Corte richiama i principi per cui l’interpretazione dell’atto è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o difetto di coerenza logica, e non attraverso una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi per € 200,00 e accessori, e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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