Acquisizione officiosa dei documenti nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19945 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di merito sull’accertamento dell’obbligo del terzo, che segue alla dichiarazione negativa del terzo pignorato, i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria sono già acquisiti al processo, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d’ufficio di cui all’art. 168 cod. proc. civ. e restano collocati nei fascicoli delle parti stesse. Ne consegue che non è necessario che le parti procedano a una nuova produzione documentale nella fase a cognizione piena, ma, ai sensi dell’art. 169 cod. proc. civ., i documenti devono essere depositati al momento dell’assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale. Il giudice pertanto non ha il potere-dovere di disporre l’acquisizione d’ufficio di tali documenti, non vertendosi in tema di opposizione agli atti esecutivi ma di opposizione di terzo all’esecuzione.
Il Fatto
L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia era stato convenuto in giudizio da un gruppo di lavoratrici e lavoratori che, dopo aver ottenuto la declaratoria di illegittimità del proprio licenziamento intimato da un’associazione di formazione professionale, avevano esperito azione esecutiva nei confronti dell’ente, quale debitore dell’associazione, rimasta soccombente. A seguito della dichiarazione negativa resa dall’Assessorato, i creditori avevano promosso il giudizio di merito sull’accertamento dell’obbligo del terzo, ottenendo dal Tribunale di Patti l’accoglimento della domanda e la condanna dell’ente al pagamento delle somme dovute.
Avverso tale decisione l’Assessorato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 126 e 186 disp. att. cod. proc. civ., per non avere il Tribunale disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi al giudice dell’esecuzione, dal quale sarebbe emersa l’esistenza di precedenti pignoramenti sul credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la natura del giudizio instaurato, qualificandolo come opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., il cui oggetto è l’accertamento della titolarità, in capo al terzo, di un diritto incompatibile con quello assoggettato a espropriazione. Ha pertanto escluso che il giudice di merito fosse gravato dal potere-dovere di acquisire d’ufficio il fascicolo del processo esecutivo, potere che la giurisprudenza di legittimità riconosce solo in relazione al giudizio di opposizione agli atti esecutivi, avente ad oggetto la verifica della regolarità del processo.
Quanto alla disciplina delle produzioni documentali, la Corte ha richiamato il principio per cui, nei procedimenti bifasici — quale è quello che si instaura quando il processo esecutivo presso terzi è paralizzato dalla mancata risposta o dalla risposta negativa del terzo — i documenti prodotti nella fase sommaria si intendono già acquisiti al processo e non richiedono una nuova formale attività di produzione secondo i termini perentori dell’art. 183 cod. proc. civ. Tali documenti, tuttavia, essendo produzioni di parte, non confluiscono nel fascicolo d’ufficio e restano nei fascicoli delle parti, con la conseguenza che la loro mancata collocazione in questi ultimi non può essere supplita da un’iniziativa officiosa del giudice.
La Corte ha quindi ritenuto infondata la doglianza relativa all’omessa acquisizione d’ufficio, rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato che il documento di cui lamentava la mancata acquisizione rientrasse tra quelli tardivamente prodotti nel giudizio di merito. Ha altresì dichiarato inammissibili i profili di censura volti a contestare il merito dell’accertamento, in quanto risolventisi in un sindacato su apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, nonché quello concernente l’asserita responsabilità dell’ente per i debiti dell’associazione, del tutto estraneo alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, che aveva condannato l’Assessorato quale debitore del debitore.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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