Improcedibile il ricorso contro il pay-back per rinuncia implicita sopravvenuta (TAR Lazio n. 5419 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiarata dalla parte ricorrente in udienza attraverso il proprio difensore, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, senza che rilevi l’assenza di una formale istanza di rinuncia. Il pagamento integrale del dovuto, eseguito in favore dell’amministrazione, priva di attualità l’interesse alla decisione nel merito, rendendo inutile l’accertamento richiesto. La pronuncia di rito, adottata all’esito della dichiarazione difensiva verbalizzata, comporta l’assorbimento di ogni questione di merito e la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determina dirigenziale della Regione Emilia-Romagna che, in attuazione del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, aveva individuato la quota di ripiano dovuta dalla medesima società, nonché gli atti ministeriali presupposti, inclusi il decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali.
Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente aveva gravato la rideterminazione adottata dalla Regione in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024. Nelle more del giudizio, l’amministrazione regionale aveva intimato il pagamento dell’importo accertato. All’udienza del 13 febbraio 2026, il procuratore della società ricorrente rappresentava l’avvenuto pagamento del dovuto in favore dell’ente regionale, dichiarando la carenza d’interesse alla prosecuzione della lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha fondato la decisione sulla dichiarazione resa in udienza dal difensore della società ricorrente, riportata nel verbale, con la quale è stata rappresentata l’intervenuta estinzione dell’obbligazione pecuniaria e la conseguente perdita di interesse alla definizione nel merito della controversia.
La sopravvenuta carenza d’interesse è stata ritenuta idonea a giustificare la declaratoria di improcedibilità, in quanto il pagamento del dovuto ha eliminato l’utilità che la ricorrente avrebbe potuto conseguire dall’eventuale accoglimento del ricorso. La circostanza che la dichiarazione non sia stata formulata come formale atto di rinuncia non ha impedito al Tribunale di adottare la pronuncia di rito.
Il Collegio ha precisato che, alla luce degli atti e delle dichiarazioni verbalizzate, non residua altro che dichiarare l’improcedibilità. Tale esito processuale prescinde dalla fondatezza delle censure dedotte, che restano assorbite, e consegue alla verifica dell’insussistenza di un interesse attuale alla decisione di merito.
Quanto alle spese, la pronuncia in rito ha indotto il Tribunale a disporne la compensazione, in considerazione dell’esito del giudizio e della natura della definizione.
Nota della Redazione
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