Trasferimento per incompatibilità ambientale nel comparto minorile (TAR Campania n. 481 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale del personale di Polizia penitenziaria addetto agli istituti penali minorili costituisce espressione di ampia discrezionalità organizzativa e non ha natura sanzionatoria né disciplinare. Esso non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, né una motivazione analitica, essendo sufficiente che sussista oggettivamente una situazione di fatto lesiva del prestigio e della funzionalità dell’amministrazione. La valutazione del giudice amministrativo si limita al riscontro dell’effettiva sussistenza dell’incompatibilità e della proporzionalità del rimedio adottato. L’assenza di valutazione del rendimento o delle attitudini pregresse non integra vizio, poiché il trasferimento prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta del dipendente.
Il Fatto
Alcuni agenti di Polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida vengono “restituiti” al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con provvedimento del 24 ottobre 2024, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che ne aveva segnalato l’inadeguatezza rispetto ai profili richiesti nel comparto minorile.
I lavoratori impugnano l’atto davanti al TAR Campania, deducendo difetto di motivazione, violazione dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 39 d.lgs. n. 443/1992, incompetenza del DAP e violazione delle garanzie procedimentali. Con motivi aggiunti estendono l’impugnativa alla nota dipartimentale del 22 ottobre 2024, qualificando il provvedimento come trasferimento per incompatibilità ambientale. L’amministrazione eccepisce l’inammissibilità per impugnazione di atto endoprocedimentale e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, prescindendo dalle eccezioni preliminari, respinge nel merito il ricorso riqualificando l’atto come trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, disposizione che emerge dalla motivazione richiamata per relationem nella nota dipartimentale. La peculiarità del settore detentivo minorile e l’assenza di alcuni profili attitudinali in capo ai dipendenti giustificano l’allontanamento dalla sede, disposto per esigenze di servizio e non per sanzionare condotte.
Il TAR richiama un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa: il trasferimento per incompatibilità ambientale rientra nella categoria degli ordini militari, rispetto ai quali l’interesse del dipendente alla sede assume rilievo di mero fatto, senza necessità di particolare motivazione né di comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di Stato n. 6470/2022). L’amministrazione gode di ampia discrezionalità e il sindacato del giudice si limita al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio (Consiglio di Stato n. 4586/2023; n. 7197/2023).
Il trasferimento non ha carattere sanzionatorio né disciplinare e non postula comportamenti punibili: esso è condizionato alla sola sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio o della funzionalità dell’amministrazione, rimovibile mediante assegnazione ad altra sede (Consiglio di Stato n. 4234/2015). Irrilevante è la scaturigine dell’incompatibilità, che può prescindere da condotte ascrivibili al dipendente, restando estraneo ogni giudizio di rimproverabilità.
Quanto alla nuova destinazione, il Collegio osserva che i ricorrenti continuano a svolgere mansioni adeguate alla qualifica presso la Casa Circondariale di Poggioreale, sempre nel Comune di Napoli: soluzione idonea a contemperare in modo proporzionale le necessità dell’amministrazione con le esigenze dei dipendenti.
Infine, la censura di incompetenza del DAP è respinta: il trasferimento è stato correttamente disposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, incardinato presso la Direzione Generale del Personale, sulla base della relazione dell’ufficio di assegnazione, resa proprio su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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