Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 803 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, senza che l’amministrazione abbia provveduto, integra inottemperanza agli obblighi nascenti dal titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’integrale pagamento e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va irrogata quando risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero convenuto a riconoscere in favore della parte attrice il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23.

La sentenza era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 14.4.24. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della somma di euro 3.000,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e ritualmente notificato, e rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è dunque fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.

Ne deriva l’assegnazione al Ministero del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali; questi, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Non è invece accolta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto con riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Nel caso di specie assumono rilievo, oltre alle difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *