Decadenza semestrale nell’accertamento della causa di servizio (TAR Piemonte n. 928 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il dipendente ha avuto conoscenza dell’infermità. Il dies a quo individuato dalla Commissione Medica Ospedaliera costituisce il riferimento del termine quando non sia oggetto di specifica contestazione. La decadenza è questione assorbente rispetto alle censure di difetto di motivazione e di eccesso di potere, poiché il rigetto trova autonoma giustificazione nella tardività dell’istanza. Il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione del diniego, verifica prioritariamente la tempestività della domanda e respinge il ricorso quando l’onere probatorio sulla dipendenza causale non sia assolto.
Il Fatto
La ricorrente, in servizio presso una struttura dell’Amministrazione, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per una sindrome post-flebitica all’arto inferiore sinistro, insorta — secondo la prospettazione — durante una lezione di metodo e combattimento nel marzo 2017. La Commissione Medica Ospedaliera ha ascritto l’infermità alla Tabella B e ha indicato come data di conoscibilità il 22.03.2017.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha escluso il nesso con il servizio, qualificando la patologia come forma morbosa su sistema venoso già compromesso. Il Comando Generale ha quindi emesso il decreto di rigetto, valorizzando il parere e la decadenza. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo difetto di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità del processo valutativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di decadenza sollevata dalle amministrazioni resistenti, ritenendola fondata e assorbente. Il riferimento normativo è l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, che impone la presentazione della domanda entro sei mesi dalla data dell’evento dannoso o dalla conoscenza dell’infermità o dell’aggravamento.
La Commissione Medica Ospedaliera ha individuato espressamente il dies a quo al 22.03.2017, coincidente con la patologia oggetto di accertamento. Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente e deve pertanto ritenersi pacifica. L’istanza, presentata il 01.03.2019, risulta quindi tardiva rispetto al termine semestrale.
Il Collegio rileva inoltre che il CVCS ha escluso nel merito la sussistenza della dipendenza da causa di servizio. L’istante non ha fornito elementi idonei a supportare la propria tesi, né ha prodotto le visite mediche richiamate nel ricorso. La documentazione versata in atti non ha consentito di assolvere all’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c., né di contestare la decadenza.
L’esito è confermato anche dopo l’ordinanza istruttoria con cui il TAR ha invitato le parti a integrare la documentazione: sollecitazione rimasta, quanto alla ricorrente, priva di riscontro. Non è stata prospettata alcuna alternativa ricostruzione delle tempistiche ai fini della decadenza.
Ne consegue che la corretta valutazione, tra l’altro di intervenuta decadenza, si rinviene nel provvedimento impugnato. Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.