Il pagamento parziale estingue l’obbligazione e rende improcedibile il ricorso (TAR Lazio n. 7989 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95/2025, dell’importo corrispondente alla quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2015 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio gli atti con cui la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero della salute avevano determinato gli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti generali presupposti (accordo in sede di Conferenza Permanente, linee guida ministeriali e circolari applicative).

Nel corso del giudizio, la società depositava memoria con cui comunicava di aver provveduto, nel rispetto del termine di giorni trenta previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, al pagamento delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a proprio carico, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le amministrazioni resistenti non si opponevano alla richiesta di compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando la disciplina introdotta dall’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge di conversione.

La norma prevede che, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2015 determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai medesimi anni.

Il Tribunale ha quindi applicato la regola dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., rilevando come l’avvenuto pagamento da parte della società ricorrente abbia fatto venir meno l’interesse alla decisione nel merito, essendo stata estinta l’obbligazione contestata e preclusa ogni ulteriore contestazione giurisdizionale.

La declaratoria di improcedibilità è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., con motivazione sintetica riferita al punto di diritto ritenuto risolutivo, anche in conformità alla sentenza della medesima Sezione n. 21173/2025, che aveva già dichiarato la cessazione della materia del contendere in analoga fattispecie, essendo stato effettuato il pagamento che determina, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, l’effetto estintivo.

Le spese di lite sono state compensate, come richiesto dalla parte ricorrente e come disposto dalla citata normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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