Revoca del porto d’armi alla guardia giurata travolta dall’accertamento penale dei fatti (TAR Lazio n. 1438 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca dell’autorizzazione al porto d’armi e del decreto di nomina a guardia particolare giurata, la discrezionalità amministrativa deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto oggettivamente esistente e con una motivazione congrua, che dia conto dell’istruttoria espletata e delle circostanze concrete ed attuali poste a fondamento del provvedimento. Quando il titolare sia una guardia particolare giurata, l’Autorità di P.S. deve indicare gli elementi concreti dai quali desume il difetto delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi, valutando la personalità complessiva del soggetto e le prevedibili evoluzioni del suo percorso di vita, anche in ragione dell’incidenza del titolo sulla capacità lavorativa. Ove il presupposto fattuale della revoca risulti smentito dall’esito del procedimento penale, il provvedimento è illegittimo per carenza del presupposto.
Il Fatto
La ricorrente, guardia particolare giurata, impugna il decreto con cui la Questura ha revocato il decreto di nomina e il porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, oltre agli atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il provvedimento si fonda su un’unica circostanza: la ricorrente, intenta a pulire l’arma, avrebbe esploso accidentalmente un colpo ferendo il compagno, anch’egli guardia particolare giurata, segnalato ai sensi dell’art. 20 legge n. 110/1975. La ricorrente deduce il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, richiamando la richiesta di archiviazione della Procura e il successivo decreto del GIP che ha definito il procedimento perché il fatto non sussiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di licenze di porto d’armi, a tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico. Tale potere non è però sottratto ai canoni della discrezionalità amministrativa: deve essere esercitato in coerenza con la situazione di fatto e sorretto da una motivazione congrua sulle ragioni concrete ed attuali che giustificano la revoca.
Il giudice richiama l’orientamento secondo cui l’Autorità di P.S. deve specificamente motivare in relazione agli elementi concreti che inducono a sospettare delle garanzie di buona condotta di una guardia particolare giurata. Dal provvedimento devono emergere le ragioni per cui la valutazione della personalità complessiva, della storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del percorso individuale hanno condotto a ritenere il soggetto pericoloso o capace di abusare delle armi.
Assume rilievo, in particolare, l’incidenza del titolo sulla capacità lavorativa dell’interessato, che dalla privazione del porto d’armi subisce la perdita di ogni fonte di sostentamento. Il Collegio richiama sul punto TAR Catania n. 386/2025 e TAR Campania n. 1391/2020 e n. 4482/2019, evidenziando la necessità di contemperare il sacrificio del diritto con l’interesse pubblico alla sicurezza.
Nel caso esaminato, la revoca poggia su una sola circostanza: l’esplosione accidentale del colpo da parte della ricorrente. Le conclusioni della Procura, confermate dal decreto del GIP, smentiscono però tale ricostruzione e accertano un diverso svolgimento dei fatti, riconducendo la manutenzione dell’arma e lo sparo all’iniziativa del compagno.
Il rigetto della prima censura non si verifica: essa è invece fondata, perché è venuto meno il presupposto di fatto posto a base del provvedimento. Resta assorbita la seconda censura. Il ricorso è accolto e l’atto impugnato annullato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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