L’ottemperanza non richiede lo scomputo dei contributi comunali se la CTU ha accertato la debenza del trattamento ABA (TAR Lazio n. 10903 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., l’amministrazione non può sottrarre dall’ammontare risarcitorio dovuto in esecuzione del giudicato i contributi economici comunali (es. contributi autismo) già erogati alla famiglia, atteso che tali somme, destinate a trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, non incidono sull’obbligo dell’ASL di fornire direttamente o indirettamente il trattamento terapeutico individuato dalla CTU, i cui costi restano a carico dell’azienda sanitaria. Le prestazioni erogate da soggetti terzi (cooperative o centri accreditati) sono scomputabili dalle somme dovute solo se corrispondano esattamente, sotto il profilo qualitativo e metodologico, alle prestazioni indicate dalla CTU e recepite dalla sentenza; in mancanza di specificazione, non rilevano. Il trattamento ABA, rientrando nei livelli essenziali di assistenza ex art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e avendo natura mista sanitaria e socio-assistenziale, non degrada a prestazione psico-educativa per il solo fatto che le fatture prodotte siano comprensive di IVA. L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta anche per condanne al pagamento di somme, afferendo a funzione sanzionatoria, nella misura pari agli interessi legali, ed è corrisposta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento del credito o all’insediamento del commissario ad acta.
Il Fatto
I genitori di un minore con disturbo dello spettro autistico, dopo aver ottenuto una sentenza del T.A.R. Roma — passata in giudicato — che condannava l’ASL a provvedere, in via diretta o indiretta, all’attuazione del progetto terapeutico articolato dalla CTU e al rimborso delle spese documentate, proponevano ricorso per ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’ASL si costituiva, eccependo la necessità di sottrarre dall’ammontare risarcitorio i contributi comunali già erogati, nonché le spese sostenute direttamente dal proprio Dipartimento e quelle relative al progetto riabilitativo erogato da un centro accreditato regionale, sollevando altresì dubbi sulla conformità del nuovo progetto terapeutico prescelto dalla famiglia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria di replica depositata tardivamente, ritenendo il deposito oltre i termini di legge lesivo dei diritti di difesa della controparte e del corretto studio della causa. Nel merito, il Collegio ha distinto il profilo quantitativo da quello qualitativo dell’esecuzione del giudicato.
Con riguardo ai contributi comunali per l’autismo, la sentenza ha chiarito che la natura del contributo regionale, destinato a una pluralità di trattamenti con evidenza scientifica, non consente all’ASL di operarne lo scomputo: poiché la CTU aveva riconosciuto la debenza delle ore di trattamento ABA, l’obbligo di fornirle a proprio carico incombeva sull’azienda sanitaria, sicché i genitori avrebbero potuto liberamente destinare il contributo ad altri programmi educativi o riabilitativi.
Quanto alle spese sostenute dalla Cooperativa convenzionata, il TAR ha rilevato che la documentazione prodotta non specificava la natura delle prestazioni erogate, menzionando generici “progetti terapeutico riabilitativi personalizzati” ovvero “programmi socio-educativi per autonomia sociale e personale”: in assenza di prova della corrispondenza con le terapie indicate dalla CTU, le relative somme non potevano essere scomputate, ad eccezione delle ore di parent training documentate. Parimenti, i costi relativi al PRI erogato presso un centro accreditato non erano detraibili, poiché le prestazioni (interventi logopedici e neuropsicomotori) non corrispondevano alla tipologia indicata in CTU, che prescriveva specificamente la metodologia PROMPT.
Sotto il profilo qualitativo, il Collegio ha disatteso le eccezioni dell’ASL relative al cambio di centro terapeutico, rilevando che l’azienda non aveva puntualmente dimostrato l’inidoneità del nuovo progetto, che era comunque di tipo ABA, né aveva contestato le competenze dei professionisti indicati nell’elenco regionale aggiornato. Ha inoltre affermato, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708, che il trattamento ABA rientra nei LEA e ha natura mista sanitaria e socio-assistenziale, sicché l’indicazione dell’IVA nelle fatture non ne escludeva il carattere sanitario.
Il TAR ha infine accolto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando l’Adunanza Plenaria 25 giugno 2014, n. 15, e la novella di cui all’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015, che esclude l’iniquità della penalità stabilita in misura pari agli interessi legali. La penalità, avente funzione sanzionatoria e non risarcitoria, è stata liquidata nella misura degli interessi legali sulla somma oggetto di condanna, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o all’insediamento del commissario ad acta, nominato sin da ora nella persona del Segretario generale del Ministero della Salute.
Nota della Redazione
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