Improcedibile il ricorso sul payback dispositivi medici per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 3008 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui diverse Regioni e Province autonome hanno dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, in applicazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Al ricorso introduttivo hanno fatto seguito numerosi motivi aggiunti, con i quali sono stati gravati gli ulteriori atti regionali e provinciali di determinazione delle quote di payback.
Si sono costituiti i Ministeri della Salute e dell’Economia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcune Regioni. Dopo l’integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza presidenziale, la ricorrente ha depositato memoria rappresentando di aver provveduto al versamento degli oneri di ripiano ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026 il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dalla parte e individua la questione nella corretta qualificazione processuale della rinuncia all’interesse alla decisione. Il punto di partenza è il principio dispositivo che governa il processo amministrativo: la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
Da tale premessa discende il limite dei poteri del giudice. Egli non può decidere nel merito la controversia, non può procedere d’ufficio e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il suo compito si esaurisce nell’adozione di una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
La Corte richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4033 del 2024, secondo cui la dichiarazione di non avere più interesse alla decisione provoca la presa d’atto del giudice e la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Su questa base il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La definizione in rito del giudizio e l’andamento dello stesso giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.