Inottemperanza all’ingiunzione a demolire e acquisizione al patrimonio comunale (TAR Calabria n. 106 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale con cui il Comune accerta l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire e dispone la trascrizione ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto di natura vincolata, per il quale il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Ne deriva che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto, operando la disciplina dell’art. 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990. Ai fini dell’onere motivazionale è sufficiente il richiamo all’ordinanza di demolizione presupposta e l’accertamento della mancata ottemperanza, non essendo l’amministrazione tenuta a valutare l’interesse pubblico. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere integra una mera irregolarità, priva di incidenza sulla legittimità del provvedimento.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il verbale del Comune di Samo del 30 settembre 2021, con cui si accerta la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire opere abusive e si dispone la trascrizione, per la quota residua, ai fini dell’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale.

La ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione e degli atti presupposti, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza di una delibera consiliare, il difetto di motivazione e la mancanza dell’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere. Il Comune si è costituito, eccependo l’inammissibilità e contestando il merito. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità, risultando il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo motivo, il Comune ha dimostrato di aver regolarmente notificato l’ordine di demolizione, con conseguente infondatezza della censura.

Sulla omessa comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ha osservato che l’atto impugnato ha natura vincolata e si configura come atto dovuto. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990, non essendo annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando, per la natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il richiamo all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è stato giudicato inconferente, trattandosi di disciplina dettata in materia di espropriazione e riferita a fattispecie diversa.

Anche il difetto di motivazione è stato escluso: per la natura vincolata del potere esercitato sono sufficienti il richiamo all’ordinanza di demolizione e l’accertamento dell’inottemperanza, senza che l’amministrazione debba operare valutazioni dell’interesse pubblico.

Infine, la mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere è stata qualificata come mera irregolarità, rilevante solo ai fini della tempestività del ricorso e non della legittimità dell’atto, tanto più che la ricorrente ha comunque proposto ricorso al giudice competente. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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