Ottemperanza carta elettronica del docente: termine per l’adempimento e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 35 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che condanna l’Amministrazione scolastica all’emissione della carta elettronica del docente è titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione ad eseguire la pronuncia, assegnando un nuovo termine e nominando sin da ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. Le funzioni commissariali affidate ad un dipendente dell’Amministrazione debitrice non danno luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, sentenza n. 214/2025, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad emettere in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato alla pronuncia, la ricorrente adiva il TAR Sardegna ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deducendo l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 5 febbraio 2025, e chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che la sentenza n. 214/2025 era stata notificata al Ministero e che, alla data di proposizione del ricorso, risultava inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda di ottemperanza, condannando il Ministero a dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, precisando che l’ottemperanza non risultava dagli atti di causa.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni per l’esecuzione, a semplice richiesta della parte interessata.
Il commissario ad acta è stato altresì autorizzato ad avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Quanto alle spese, il Collegio, pur ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente, ha ritenuto equo ridurne i compensi a complessivi euro 400,00, in considerazione della natura seriale e standardizzata del contenzioso in materia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.