Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo il versamento ridotto del payback (TAR Lazio n. 1222 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi di payback indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, estingue l’obbligazione per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tale obbligo. Ne consegue che il ricorso proposto avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo più configurabile alcun vantaggio utile in capo alla parte ricorrente. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

Una società operante nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici ha impugnato, con ricorso notificato il 14 novembre 2022 e depositato il 6 dicembre 2022, il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti connessi e presupposti.

Con successivi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti adottati da numerose regioni e province autonome in tema di riparto del payback. La ricorrente ha poi depositato le attestazioni dell’avvenuto pagamento delle somme nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 e, all’udienza del 12 dicembre 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il quadro normativo sopravvenuto. L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, prevede che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.

La medesima disposizione stabilisce che l’integrale versamento dell’importo così ridotto estingue l’obbligazione per gli anni considerati e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. Decorso il termine, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Su questa base il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato il pagamento nella misura ridotta e ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudizio amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato: non è consentito al giudice decidere nel merito quando la parte, prima della delibazione, dichiari di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse all’annullamento degli atti gravati.

Il Tribunale richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, secondo cui «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso» (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).

Non residuando alcun vantaggio conseguibile dalla decisione, il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito comporta la compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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