Revoca permesso di soggiorno UE e irricevibilità dell’istanza di aggiornamento (TAR Lombardia n. 673 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato va respinta quando il ricorso è privo del necessario fumus boni iuris. Tale carenza ricorre allorché il provvedimento di irricevibilità dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo si fondi non soltanto su un titolo revocato e poi ritirato in autotutela, ma anche su autonome ragioni ostative, come la mancata presenza continuativa nel territorio nazionale per un rilevante arco temporale, che non siano state specificamente contestate con motivi di ricorso, divenendo pertanto intangibili.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2009, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il decreto questorile di revoca del titolo, emesso nel 2013 e notificato soltanto all’inizio del 2026, nonché il provvedimento con cui la Questura dichiarava l’irricevibilità dell’istanza di aggiornamento del medesimo permesso, presentata nel novembre 2024. Nel ricorso veniva altresì chiesta la sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio, opponendosi all’accoglimento dell’istanza cautelare. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto che, alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito dal necessario fumus boni iuris. Il provvedimento di irricevibilità dell’istanza di aggiornamento non risultava, infatti, basato esclusivamente sulla circostanza che il titolo di soggiorno fosse stato revocato dal Questore di Milano, revoca poi ritirata in autotutela dall’Amministrazione.

Il provvedimento impugnato poggiava, infatti, su ulteriori e autonome ragioni ostative, idonee da sole a sorreggerne la motivazione. In particolare, la Questura aveva rilevato che il ricorrente non aveva soggiornato nel territorio nazionale almeno dal 2019 al 2024, disinteressandosi dell’aggiornamento del titolo rilasciato nel 2009 e presentando la relativa richiesta soltanto nel 2024.

Tali ragioni ostative, non essendo state oggetto di specifica contestazione in ricorso, sono state considerate ormai intangibili, non potendo il giudice cautelare supplire all’inerzia della parte nell’articolare i motivi di doglianza avverso l’effettiva ratio decidendi del provvedimento.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ne ha rilevato la debolezza, atteso che il ricorrente era già stato rimpatriato e aveva pertanto già lasciato il territorio dello Stato. L’istanza cautelare è stata, conseguentemente, respinta, con compensazione delle spese della fase processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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