Payback dispositivi medici: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 3775 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, estingue l’obbligazione gravante sull’azienda fornitrice per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi e dei motivi aggiunti proposti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con conseguente improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Un’azienda fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, davanti al TAR Lazio, il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, l’Accordo repertorio atto n. 181 del 7 novembre 2019 e il Decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante le linee guida sul ripiano. Contestualmente ha impugnato i provvedimenti adottati da numerose Regioni e Province Autonome, con cui sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici e attribuiti i relativi importi di payback per gli anni 2015-2018.
Con successivi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione agli ulteriori atti regionali e provinciali di rideterminazione degli oneri. In vista dell’udienza di merito, le Regioni costituite hanno attestato l’avvenuto pagamento, da parte dell’azienda, degli importi nella misura ridotta del 25 per cento prevista dal D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha poi depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la rinuncia depositata dalla ricorrente è irrituale, poiché non notificata alle controparti e quindi priva dei requisiti formali richiesti dall’art. 84 cod. proc. amm. La rinuncia, pertanto, non è idonea a produrre l’effetto estintivo del giudizio.
Tale atto viene però valutato congiuntamente ai pagamenti intervenuti. Il giudice amministrativo ne inferisce il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dei gravami, integrando così il presupposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025. La disposizione stabilisce che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude all’azienda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con la corresponsione degli importi. Decorso il termine, le Regioni e le Province Autonome accertano il versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese.
La definizione in rito e la natura della sopravvenienza giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.