Inammissibile il ricorso cumulativo contro autonome assegnazioni di numerazioni LCN (TAR Lazio n. 3778 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo è ammissibile solo se i distinti provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e siano dedotti motivi di illegittimità identici, così che la cognizione delle censure interessi allo stesso modo l’intero complesso dell’attività provvedimentale contestata. La stretta connessione procedimentale o funzionale deve essere accertata in modo rigoroso, per evitare la confusione di controversie e l’abuso dello strumento processuale. Il mero deposito, in un differente giudizio nel quale il ricorrente sia controinteressato o interventore, del provvedimento pregiudizievole non integra di per sé la conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine di decadenza: non è configurabile un onere di consultazione quotidiana del fascicolo d’ufficio, e il dies a quo coincide con il momento in cui risulti provato che la parte abbia effettivamente e concretamente acquisito la conoscenza dell’atto.

Il Fatto

La ricorrente, emittente titolare di marchio televisivo operante nell’Area Tecnica 16 – Calabria, ha impugnato tre provvedimenti ministeriali di assegnazione di numerazioni LCN (13, 14 e 17) ad altrettante società controinteressate. L’assegnazione è stata disposta in esecuzione di precedenti sentenze della Sezione, relative a distinti contenziosi insorti tra le stesse parti in ordine ai criteri di attribuzione dei canali.

I provvedimenti sono stati conosciuti in esito a produzione documentale effettuata dall’Avvocatura dello Stato in un diverso giudizio, pendente davanti alla stessa Sezione. Di qui l’eccezione di irricevibilità per tardività, sollevata dal Ministero e da una controinteressata, e il rilievo d’ufficio di inammissibilità del ricorso cumulativo, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività. Ricorda che, ai fini della decorrenza della decadenza, è sufficiente la conoscenza formale degli elementi essenziali e della portata dispositiva del provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1459 del 2016). Tuttavia il mero deposito della determinazione pregiudizievole in un giudizio nel quale la parte ricorrente compare come controinteressata o interventore non può essere qualificato come evento idoneo, di per sé, a integrare la conoscenza dell’atto. Non è configurabile un onere di consultazione quotidiana degli atti del fascicolo d’ufficio da parte del difensore, che presupporrebbe anche l’immediata informazione alla parte. Il dies a quo va quindi identificato nel momento in cui risulti provato il concreto apprendimento dell’atto.

Superata l’eccezione, il Collegio rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso cumulativo. Nel processo amministrativo la regola generale vuole che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento, con motivi strettamente correlati. La deroga è consentita solo quando la cognizione congiunta di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un unico contesto l’accertamento della correttezza dell’azione amministrativa, per profili che ne inficino in radice la regolarità e interessino trasversalmente le diverse sequenze di atti.

Le coordinate sono fissate dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 27 aprile 2015, che esige una stretta connessione procedimentale o funzionale, accertata in modo rigoroso, onde evitare la confusione di controversie, l’aggravio dei tempi del processo e l’abuso dello strumento volto a eludere le disposizioni fiscali sul contributo unificato. Occorre che i provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che i motivi di illegittimità siano identici (Cons. Stato, Sez. II, n. 6544 del 2022; TAR Lazio, Sez. IV Ter, n. 1278 del 2026).

Applicando tali criteri, il Collegio osserva che la ricorrente ha impugnato tre distinti provvedimenti di assegnazione, adottati in sede di riesercizio del potere dopo i pronunciamenti della Sezione, ciascuno relativo a un procedimento autonomo. Difetta il nesso funzionale o procedimentale. La disomogeneità dei motivi lo conferma: solo il primo motivo presenta profili di omogeneità, il secondo concerne le sole LCN 13 e 14, il terzo riguarda la sola LCN 17. La fondatezza di una censura riferibile a un solo provvedimento condurrebbe a un esito incompatibile con la natura del ricorso cumulativo.

Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., per difetto di un requisito necessario all’esame nel merito. Le spese sono compensate in ragione dell’esito in rito della controversia su questione rilevata d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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