Payback dispositivi medici: improcedibilità per sopravvenuto pagamento ridotto (TAR Lazio n. 6053 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso i provvedimenti applicativi del payback dispositivi medici qualora la parte ricorrente, dopo la proposizione del gravame, aderisca al pagamento in misura ridotta disciplinato dal d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, dichiarando espressamente la cessazione della materia del contendere. La definizione in via preliminare della vicenda, mediante l’intervenuto pagamento agevolato, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, nonostante l’esito processuale sfavorevole alla società ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto provinciale di Bolzano n. 24408/2022, recante la determinazione del fatturato e del relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali presupposti, tra cui il decreto ministeriale 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida per il ripiano.
La società contestava la legittimità della complessiva procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, sostenendo la fondatezza delle proprie doglianze avverso la determinazione del proprio debito. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in data 2 febbraio 2026, la parte ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto al pagamento in misura ridotta secondo quanto stabilito dal d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione della società ricorrente che ha espressamente richiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo aderito alla disciplina del pagamento ridotto introdotta dal legislatore del 2025 per definire in via transattiva le pregresse controversie in materia di payback dei dispositivi medici.
L’adesione al meccanismo di pagamento agevolato ha determinato la cessazione della situazione di interesse che sosteneva la pretesa azionata in giudizio, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio ha pertanto dichiarato la improcedibilità del ricorso, rilevando l’assorbimento di ogni questione di merito relativa alla legittimità dei provvedimenti impugnati e, in particolare, dei decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la circostanza che la definizione preliminare della vicenda era avvenuta in ragione del sopravvenuto pagamento ridotto, il quale aveva risolto la sottostante controversia prima che il giudice fosse chiamato a pronunciarsi sul merito delle censure proposte.
Nota della Redazione
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