Rimprocedibilità del ricorso per carenza di interesse e divieto di accertamento scisso (TAR Lazio n. 6057 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., deve avere i caratteri della concretezza e dell’attualità, consistendo in un’utilità pratica, diretta ed immediata che la parte può conseguire con il provvedimento giurisdizionale; non è sufficiente la mera aspirazione al ripristino della legalità o la generica pretesa al rispetto di norme. Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice può accertare l’illegittimità dell’atto solo se sussista un interesse ai fini risarcitori (art. 34, comma 3, cod. proc. amm.); è invece inammissibile un accertamento incidentale di illegittimità scisso dalla contestuale azione demolitoria, che si risolva in un mero interesse astratto alla verifica di una condizione soggettiva, quale l’idoneità fisica, a prescindere dall’esito del giudizio di annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato al concorso per l’ammissione di 146 allievi al primo anno del 205° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito, veniva escluso per essere stato giudicato inidoneo in esito a visita medica di riesame, a causa di una ritenuta allergia. Avverso l’esclusione proponeva ricorso, ottenendo in sede cautelare l’ammissione con riserva alle fasi successive della procedura; la verificazione disposta dal Tribunale si concludeva tuttavia accertando l’idoneità del candidato.

Successivamente, il candidato veniva incorporato in altra Forza Armata e ammesso a un corso di formazione. Con dichiarazione depositata, il difensore di parte ricorrente affermava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, ma insisteva affinché il Collegio si pronunciasse comunque, anche incidenter tantum, sull’idoneità fisica del candidato, negando la sussistenza della patologia contestata.

La Motivazione della Corte

Il TAR, richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, valorizzando il principio per cui l’interesse a ricorrere va inteso in chiave concreta e attuale, non come mera possibilità astratta di conseguire un’utilità dall’eventuale accoglimento. La circostanza che il ricorrente sia stato nel frattempo incorporato in altra Forza Armata rende infatti l’esito del giudizio privo di qualsiasi utilità pratica, diretta e immediata, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.

Il Collegio esclude poi che possa essere pronunciato un accertamento incidentale sull’idoneità fisica del candidato, come invece richiesto da parte ricorrente. Richiamato il disposto dell’art. 34, commi 2 e 3, cod. proc. amm., il Tribunale rileva che, una volta venuto meno l’interesse all’annullamento, non è ammesso un giudizio di legittimità dell’atto scisso dall’azione demolitoria. L’unica deroga è rappresentata dall’ipotesi in cui sia allegato e dimostrato un interesse risarcitorio, profilo che nella specie non è stato dedotto: parte ricorrente ha infatti prospettato solo un interesse astratto a vedere affermata l’assenza della patologia, a prescindere dall’annullamento del verbale di inidoneità e dell’esclusione dal concorso.

Con riferimento alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la compensazione, stante l’esito del giudizio, mentre nulla è dovuto per le spese di verificazione, in assenza di richiesta e quantificazione da parte dell’organismo verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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