L’interdittiva antimafia non richiede certezze processuali ma una prognosi di pericolo (TAR Puglia n. 451 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia si fonda su una nozione di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione: non richiede la prova di un’effettiva infiltrazione ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, secondo la logica del “più probabile che non”, basata su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, apprezzato sinteticamente e non in chiave atomistica. I rapporti di parentela tra amministratori e soggetti contigui alla criminalità organizzata possono fondare il giudizio di pericolo ove, per intensità e contesto, lascino presumere una conduzione familiare dell’impresa o una possibile regia mafiosa. Il giudizio di legittimità sull’interdittiva segue il canone del tempus regit actum: le sopravvenienze favorevoli, incluse le misure del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria, nonché la successiva certificazione liberatoria, non incidono sulla legittimità del provvedimento, rilevando solo ai fini di una richiesta di aggiornamento della posizione ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011. L’informativa liberatoria costituisce aggiornamento con efficacia ex nunc, non già annullamento retroattivo dell’interdittiva.
Il Fatto
La società, operante nella gestione di un complesso turistico immobiliare, impugnava l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Lecce il 6.11.2020 ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fondava sulla riconducibilità della compagine societaria a soggetti legati da stretti vincoli di parentela, ed in particolare sulla circostanza che i soci e amministratori fossero figli di un ex sindaco, il cui Comune era stato sciolto per infiltrazione mafiosa e che risultava coinvolto in procedimenti penali per reati commessi con l’aggravante del metodo mafioso.
Nelle more del giudizio, il Tribunale di Lecce, Sezione Misure di Prevenzione, disponeva dapprima il controllo giudiziario e poi la misura più stringente dell’amministrazione giudiziaria, confermata in appello. Cessata tale misura, la società otteneva dalla Prefettura, nel 2025, una certificazione antimafia liberatoria, dichiarando tuttavia la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso, in ragione della pregiudizialità rispetto ad altra vicenda concernente la revoca di un finanziamento regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando la consolidata natura dell’interdittiva quale misura di “cautela avanzata” volta a prevenire un evento anche solo potenziale, purché probabile e desumibile da elementi fattuali sintomatici. Sul piano del metodo valutativo, i fatti posti a base dell’informativa non vanno letti in modo atomistico, ma come quadro complessivo suscettibile di fondare una prognosi di pericolo secondo il criterio del “più probabile che non”.
Quanto alla rilevanza dei rapporti di parentela, la Corte ha chiarito che essi assumono significato ove, per natura e intensità, lascino ritenere una conduzione collettiva e familiare dell’impresa, ovvero la possibilità che le decisioni imprenditoriali siano influenzate anche indirettamente dalla mafia attraverso il congiunto. Nel caso di specie, il quadro indiziario — caratterizzato dallo spessore criminale dei soggetti coinvolti e dalla giovane età dei componenti della compagine — è stato ritenuto idoneo a sorreggere la legittimità della misura.
In punto di rilievo delle vicende successive, il Tribunale ha affermato che l’impugnazione dell’interdittiva costituisce giudizio sull’atto, da scrutinare alla stregua dello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione. Le sopravvenienze — incluse le misure di prevenzione patrimoniale e la successiva liberatoria — non inficiano la legittimità del provvedimento, potendo solo fondare una richiesta di aggiornamento. Il controllo giudiziario, in particolare, esprime una valutazione dinamica e pro futuro sulla capacità di emendamento dell’impresa, che non può retroagire sul periodo pregresso; la liberatoria, invece, costituisce aggiornamento informativo con efficacia ex nunc.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.