Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale (TAR Campania, sez. staccata di Salerno, n. 1435 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, la mera deduzione dell’intervenuto soddisfacimento del diritto azionato, non suffragata da alcun elemento di prova circa l’effettivo e integrale adempimento dell’amministrazione, non può condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., ma integra la manifestazione di una volontà implicita di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, con conseguente dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La condanna alle spese dell’amministrazione che abbia adempiuto solo in seguito all’instaurazione del giudizio di ottemperanza segue il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Salerno una sentenza favorevole, passata in giudicato, avente ad oggetto il riconoscimento di benefici economici connessi alla c.d. carta docente. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno.
Nelle more del giudizio, la difesa dell’interessata depositava un’istanza con cui dichiarava che la parte pubblica aveva riconosciuto il bene della vita e che, pertanto, era cessata la materia del contendere ed era comunque venuto meno l’interesse al ricorso. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che la dichiarazione della difesa della ricorrente potesse essere qualificata come cessazione della materia del contendere. Tale istituto presuppone, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., la piena e comprovata soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio; nel caso di specie, invece, parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che il pagamento delle somme o l’attribuzione della carta docente fossero effettivamente intervenuti per l’importo richiesto con il ricorso in ottemperanza.
Dalla suddetta istanza, pertanto, il Tribunale ha ritenuto potersi inferire esclusivamente la volontà implicita della ricorrente di rinunciare alla prosecuzione del giudizio e, quindi, di manifestare una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Tale evenienza, che prescinde dalla verifica dell’integrale adempimento, conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione intimata, applicando il principio della c.d. soccombenza virtuale. L’adempimento, infatti, è avvenuto solo in seguito all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, circostanza che giustifica l’attribuzione delle spese a carico della parte pubblica, liquidate in misura ridotta in considerazione della non complessità della causa e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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