Estinzione dell’obbligazione da payback per versamento del 25% e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 7987 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, dell’importo corrispondente alla quota del 25 per cento degli importi determinati nei provvedimenti regionali e provinciali, effettuato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95/2025, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante per gli anni 2015-2018. Tale adempimento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, preclude all’azienda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi, configurandosi un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR il decreto dirigenziale della Regione Toscana che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali connessi, ivi inclusi i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida attuative. La società chiedeva l’annullamento dei provvedimenti che determinavano a suo carico l’onere economico del payback sui dispositivi medici, contestandone i presupposti e la quantificazione.

Costituitesi la Regione e le amministrazioni statali, la società depositava una memoria ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, attestando di aver provveduto, nel rispetto del termine di trenta giorni, al pagamento della quota del 25% dell’importo determinato a suo carico. Sulla base di tale adempimento, la ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere e chiedeva la compensazione delle spese, cui le amministrazioni non si opponevano.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., richiamando la disciplina dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025. La norma prevede che, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, l’integrale versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale.

Il Collegio ha valorizzato l’attestazione dell’avvenuto versamento prodotta direttamente dalla parte ricorrente, rilevando che le amministrazioni resistenti non hanno contestato la dichiarazione né si sono opposte alla richiesta di compensazione delle spese. La circostanza che l’attestazione non sia stata depositata dalle amministrazioni regionali, come invece previsto dalla normativa, non ha impedito al giudice di ritenere provato l’adempimento, considerata la natura di dichiarazione recettizia dell’atto di pagamento e l’assenza di contestazioni.

La pronuncia si pone in continuità con un precedente conforme della medesima Sezione, che aveva già dichiarato la cessazione della materia del contendere in un’analoga fattispecie in cui la ricorrente aveva provveduto al pagamento. La scelta di dichiarare l’improcedibilità, piuttosto che la cessazione della materia del contendere, discende dalla constatazione che il versamento, estinguendo l’obbligazione e precludendo ogni azione, determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.

Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla richiesta della ricorrente e al disposto normativo, considerata la natura della definizione del giudizio e l’atteggiamento processuale delle parti. La decisione è stata assunta in forma semplificata, con motivazione sintetica, nel rispetto della disciplina processuale applicabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *