Improcedibilità per difetto di interesse e accertamento dell’illegittimità ai soli fini risarcitori (TAR Lazio n. 4465 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., è condizione necessaria e sufficiente perché sorga l’obbligo del giudice di verificare l’eventuale illegittimità dell’atto, anche quando la domanda di annullamento sia divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La reiterazione della violazione, ai fini dell’applicazione della sanzione della sospensione dell’attività, prescinde dalla definitività dell’accertamento della prima infrazione e dalla riconducibilità delle condotte a una programmazione unitaria, essendo sufficiente la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie nell’arco di centottanta giorni.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande in Roma, impugnava la determinazione con cui Roma Capitale aveva disposto la sospensione dell’attività per quindici giorni, a seguito dell’accertamento della reiterata violazione dell’art. 17 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43/2019 (Regolamento di Polizia Urbana) nell’arco di centottanta giorni. Il provvedimento traeva origine da due sopralluoghi, del 27 marzo e del 21 maggio 2022, nel corso dei quali era stata constatata l’occupazione del suolo pubblico e la mancata adozione di cautele per evitare disturbi alla quiete pubblica.
La ricorrente, dopo la rinuncia all’istanza cautelare, insisteva per la decisione del ricorso nel merito, prospettando l’interesse risarcitorio pure a fronte della sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che il provvedimento di sospensione aveva perduto efficacia, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Tuttavia, in applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ha ritenuto ammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto, proposta ai soli fini risarcitori, qualificandola come emendatio della domanda originaria, con la quale il ricorrente manifesta l’interesse all’accertamento richiesto.
Nel merito, il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dei presupposti endoprocedimentali e la contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il Collegio ha ritenuto corretta la scansione procedimentale, essendo stato regolarmente attivato il contraddittorio procedimentale con l’interessata, che aveva presentato controdeduzioni.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha escluso che la reiterazione presupponga un accertamento definitivo della prima violazione. L’art. 33 della D.A.C. n. 43/2019 definisce la reiterazione come la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie, debitamente accertata, nell’arco di centottanta giorni rispetto alla prima, senza che rilevi l’eventuale programmazione unitaria delle condotte. Nel caso di specie, la condizione si era verificata, essendo stata accertata la seconda infrazione del 21 maggio 2022 dopo quella del 27 marzo 2022.
Infine, il Tribunale ha respinto anche le censure relative alla proporzionalità della sanzione e alla titolarità dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico. La ricorrente non aveva dimostrato di essere titolare di una valida autorizzazione, risultando denegata l’istanza del 30 ottobre 2020 con determinazione confermata dallo stesso Tribunale. La sanzione è stata ritenuta correttamente motivata e non sproporzionata, essendo diretta a contemperare le esigenze degli esercenti con quelle di quiete e sicurezza della collettività. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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