Esecuzione del giudicato e trasmissione alla Corte dei conti per inerzia seriale (TAR Piemonte n. 185 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando la sentenza azionata sia stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, non essendo più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza. L’accertata inerzia dell’Amministrazione giustifica l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e, ove il fenomeno assuma carattere seriale con danno all’Erario, la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma in suo favore a titolo di retribuzione professionale docente. La sentenza era stata notificata e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza alcun adempimento.
Parte ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.
Il TAR ha poi accertato che la notificazione era avvenuta a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio reale dell’Amministrazione e che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega.
Quanto al compenso commissariale, il Collegio ha osservato che le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso deve ritenersi compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione ridotta per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Da ultimo, il TAR ha rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti. Ha quindi disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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