L’ampliamento sine titulo di fabbricato abusivo esclude il fumus per la sospensione della demolizione (TAR Puglia n. 217 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il fumus boni juris non sussiste quando l’ingiunzione di demolizione riguardi un manufatto realizzato sine titulo in ampliamento di un fabbricato anch’esso privo del necessario titolo abilitativo. Non può trovare accoglimento l’istanza cautelare di sospensione dell’atto demolitorio qualora la parte ricorrente non dimostri, nemmeno in via sommaria, la spettanza di un interesse giuridicamente tutelato all’esecuzione dell’intervento edilizio contestato. La destinazione del vano a protezione di un pozzo e del motore autoclave, ove realizzata in forza di una D.I.A. di carattere provvisorio, non vale a giustificare il mantenimento di una struttura stabile in muratura realizzata in ampliamento di un preesistente organismo abusivo.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Foggia aveva ingiunto la demolizione di un vano in muratura, composto da tre vani ed accessori, con porticato perimetrale, realizzato in ampliamento di un fabbricato preesistente. Il manufatto principale era stato edificato dal dante causa degli stessi ricorrenti in forza di una D.I.A. presentata per la costruzione di un piccolo fabbricato provvisorio destinato alla protezione del pozzo e del motore autoclave.

Avverso l’atto demolitorio i ricorrenti proponevano ricorso, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia del provvedimento ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Si costituiva in giudizio il Comune di Foggia per resistere all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus boni juris, rilevando come il vano oggetto dell’ingiunzione fosse stato realizzato sine titulo in ampliamento di un fabbricato anch’esso privo del necessario titolo edilizio. La struttura contestata non costituiva un intervento autonomo e autonomamente sanabile, bensì un’appendice di un organismo edilizio la cui stessa origine era affetta da abusività.

Il Tribunale ha sottolineato che la D.I.A. presentata riguardava esclusivamente la costruzione di un manufatto provvisorio e accessorio, qualificato dalla stessa istanza come “piccolo fabbricato per la protezione del pozzo e del motore autoclave”. La realizzazione di un vano in muratura stabile e di dimensioni significative, con porticato perimetrale, non poteva pertanto ricondursi al perimetro autorizzativo della dichiarazione di inizio attività.

La valutazione di carattere provvisorio del titolo edilizio ha condotto il Collegio ad escludere che l’intervento potesse beneficiare di alcuna forma di legittimazione, rendendo manifestamente infondata la domanda cautelare. La natura accessoria del manufatto rispetto al fabbricato principale non solo non ha giovato alla posizione dei ricorrenti, ma ha invece confermato il carattere abusivo dell’intera consistenza edilizia.

Quanto alle spese della fase cautelare, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che la realizzazione del manufatto principale fosse avvenuta ad opera del dante causa dei ricorrenti, circostanza ritenuta idonea ad escludere una soccombenza piena in capo agli istanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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