Payback dispositivi medici rigetto ricorsi e difetto di giurisdizione sugli atti regionali (TAR Lazio n. 175 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, come disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, supera il vaglio di legittimità costituzionale nei termini già affermati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. La normativa introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che consente il pagamento ridotto al 25 per cento con estinzione dell’obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali, configura una definizione agevolata di un debito speciale, non un obbligo di rinuncia al diritto di azione. È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo l’impugnazione degli elenchi regionali delle aziende fornitrici, con riassunzione davanti al giudice ordinario.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida attuative, l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare attuativa. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente censurava anche i provvedimenti regionali di attribuzione degli oneri di ripiano.

La ricorrente prospettava l’illegittimità costituzionale della disciplina del payback per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 113 Cost. e del diritto eurounitario, oltre alla violazione del legittimo affidamento e dei limiti alla fissazione retroattiva dei tetti di spesa. Nel corso del giudizio interveniva l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, con il quale la ricorrente, senza effettuare alcun pagamento, introduceva un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale, non notificato alle controparti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha reso sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando integralmente i propri precedenti in materia (TAR Lazio n. 8732/2025, n. 8733/2025, n. 8736/2025, n. 11542/2025 e n. 11550/2025). Il ricorso introduttivo è stato respinto perché infondato, sulla base delle conclusioni già statuite dalla Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del complesso bilanciamento operato dal legislatore.

I motivi aggiunti avverso gli elenchi regionali delle aziende fornitrici sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

Quanto al nuovo motivo introdotto con la memoria dell’11 novembre 2025, il Collegio lo ha ritenuto inammissibile, non essendo stata la memoria notificata alle controparti, in violazione delle regole processuali di cui all’art. 43 c.p.a. Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025 è stata giudicata irrilevante, poiché la ricorrente ha dichiarato di non volersi avvalere della definizione agevolata.

Il Collegio ha escluso la non manifesta infondatezza della questione, qualificando il meccanismo come beneficio di cui l’azienda può liberamente avvalersi. La scelta della via giudiziale resta possibile, purché il debitore rinunci alla definizione agevolata. La norma non discrimina tra aziende né impone alcuna rinuncia all’azione: nessun diritto di difesa risulta leso. Il riferimento all’analogo meccanismo di definizione agevolata in ambito tributario di cui all’art. 1, commi 231-236, della legge n. 197/2022 conferma la piena compatibilità costituzionale dello strumento. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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