Cittadinanza: insufficienza reddituale ostativa anche se il triennio è anteriore (TAR Lazio n. 174 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ampiamente discrezionale sulla concessione della cittadinanza italiana rientra l’accertamento della sufficienza del reddito dell’istante. Il requisito va valutato non solo con riferimento al reddito maturato al momento della domanda, ma anche a quello successivo, poiché lo straniero deve dimostrare stabilità e continuità nel possesso del requisito, mantenuto fino al giuramento. Il parametro di riferimento è la soglia fissata per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, pari a euro 8.263,31 annui, incrementata in presenza di coniuge e figli a carico. L’insufficienza del reddito dichiarato costituisce causa autonoma di diniego, anche nei confronti di un soggetto sotto ogni altro profilo integrato nella collettività. Il possesso di un titolo di soggiorno non esime dalla verifica reddituale, essendo anch’esso subordinato agli stessi requisiti.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata in data 9.11.2026. Il diniego si fonda sulla carenza di prova che l’interessata abbia percepito redditi pari o superiori alla soglia di esenzione dalla spesa sanitaria, pari a euro 8.263,31, con valutazione riferita al triennio precedente.

La ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, sostenendo che non era stata valutata la capienza reddituale attuale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’accertamento sulla sufficienza del reddito rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione. Il requisito non risponde solo a esigenze di sicurezza pubblica, ma è funzionale ad assicurare che lo straniero possa inserirsi nella collettività e concorrere, attraverso il prelievo fiscale, al finanziamento della spesa pubblica.

La valutazione reddituale non si esaurisce nel periodo anteriore alla domanda, che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio secondo il DM 22.11.1994 adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. n. 362/1994. Essa coinvolge anche il reddito successivo, perché l’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993 impone che il requisito sia mantenuto fino al giuramento.

Quanto alla soglia, non fissata direttamente dalla normativa, l’amministrazione ha assunto a parametro l’importo previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. n. 382/1989, convertito in legge n. 8/1990, confermato dall’art. 2, comma 15, legge n. 549/1995. Il riferimento è al livello reddituale minimo richiesto dall’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Nel caso concreto il diniego è stato motivato con riferimento all’anno 2019, di poco successivo alla domanda e di poco anteriore al provvedimento del 2021. Tale valutazione non è affetta da assenza di credibilità logica e risulta ragionevole. Il ricorso è pertanto respinto perché manifestamente infondato, con compensazione delle spese. La ricorrente conserva la possibilità di ripresentare la domanda su eventuali presupposti mutati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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