Clausola di salvaguardia e tariffe sanitarie: ricorso inammissibile (TAR Campania n. 2196 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione della clausola di salvaguardia nei contratti regolatori dei volumi di spesa con le Asl integra accettazione espressa e a monte dei provvedimenti regionali di determinazione delle tariffe, quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo, e priva la struttura accreditata della legittimazione a impugnarli. La medesima clausola preclude l’impugnativa anche all’associazione di categoria che rappresenti le strutture contraenti, poiché la stipula dell’accordo si atteggia come atto contrario e successivo al mandato di perseguire l’interesse collettivo. In difetto di stipula, la sospensione dell’accreditamento ex art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 opera ex lege e in via automatica, con conseguente carenza di interesse a contestare gli atti tariffari.
Il Fatto
Un’associazione nazionale di categoria e alcune strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario regionale impugnavano davanti al TAR Campania la delibera di Giunta regionale n. 660 del 26 novembre 2024, con cui la Regione aveva approvato le tariffe del nomenclatore regionale e il relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del d.P.C.M. 12 gennaio 2017. Con motivi aggiunti l’impugnazione era estesa alla successiva delibera n. 80 del 24 febbraio 2025.
I ricorrenti deducevano il contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con l’art. 81 Cost., l’anticipata esecuzione di un tariffario nazionale non ancora in vigore, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la mancata considerazione delle riserve espresse dall’Age.na.s. La Regione resisteva in giudizio. Il Collegio, con ordinanza istruttoria, dubitava della legittimazione attiva e dell’interesse, sollecitando chiarimenti e documenti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale ha escluso che la sentenza del TAR Lazio n. 16399/2025, che ha annullato con efficacia differita il d.m. n. 272/2024, potesse esplicare effetti, anche indiretti, sulla controversia. Gli effetti della decisione sono differiti al 22 settembre 2026 e pende appello in Cons. Stato, n. 9243/2025; la tesi dell’illegittimità derivata era stata inoltre illustrata solo con memorie non notificate.
Il Collegio ha poi affermato che la legittimazione ad agire è condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, restando irrilevante la mancata contestazione della difesa regionale. Dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso che tutti i centri ricorrenti avevano stipulato con le Asl i contratti per i volumi di spesa 2024 e 2025, contenenti la clausola di salvaguardia che riguarda anche i provvedimenti di determinazione delle tariffe (art. 13 dei contratti).
Secondo il consolidato orientamento richiamato, la clausola — introdotta dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro — comporta l’inammissibilità dell’impugnativa. Essa si risolve in una dichiarazione con cui la struttura accetta espressamente e a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, in una prospettiva di tenuta degli impegni di finanza pubblica e di prevenzione di ogni conflitto potenziale. Non è ravvisabile contrasto con il diritto di difesa, in ragione del superiore interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria, confermato dalla Corte costituzionale n. 238 del 2014 e dalla n. 36 del 2021.
Il Tribunale ha aggiunto che, in difetto di stipula, l’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 ricollega alla mancata sottoscrizione degli accordi la sospensione dell’accreditamento quale conseguenza oggettiva e automatica, senza alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione. La stipula dell’accordo è presupposto costitutivo del diritto al corrispettivo, secondo la regola delle “tre A” richiamata dalla Cass. civ. Sez. I n. 16683 del 2025. Ne segue l’inammissibilità o improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alla posizione dell’associazione, il Collegio ha richiamato Cons. Stato Sez. III n. 8833 del 2025: la stipula del contratto da parte delle strutture rappresentate è atto contrario e successivo al mandato di perseguire l’interesse collettivo, con venir meno della legittimazione ad agire dell’associazione. Le spese di giudizio sono state compensate.
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Nota della Redazione
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