Ordine di demolizione: la mancata notifica ai controinteressati rende inammissibile il ricorso; il proprietario incolpevole è comunque obbligato alla rimessa in pristino (TAR Abruzzo n. 510 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., per omessa notifica ai controinteressati, il ricorso di un comproprietario contro l’ordinanza di demolizione che gli intimano la rimessa in pristino di opere abusive su parti comuni o su aree altrui, qualora l’accoglimento aggravi la posizione degli altri comproprietari non intimati. In materia di abusi edilizi, l’obbligo di demolizione e di riduzione in pristino grava non solo sull’autore materiale ma anche sul proprietario o comproprietario incolpevole, salvo che quest’ultimo dia prova di non avere la disponibilità dell’area e di aver esperito i mezzi offerti dall’ordinamento per recuperarla.
Il Fatto
Alcuni proprietari, che avevano realizzato un complesso edilizio e successivamente ceduto alcune unità, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune intimava la demolizione di opere abusive, insistenti sia su parti comuni sia su aree di proprietà altrui, deducendo la genericità del provvedimento, il difetto di istruttoria e la carenza di legittimazione passiva. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati, ossia agli altri comproprietari.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare, rilevando che i ricorrenti, negando di essere obbligati alla rimozione degli abusi sulle parti comuni, miravano a un accoglimento che avrebbe aggravato la posizione degli altri comproprietari, non intimati. La mancata notifica a questi ultimi determina la decadenza dell’azione e l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., nella parte in cui si contesta l’ordine di demolizione delle opere comuni. Analogamente, è stata dichiarata l’inammissibilità per la parte relativa alle opere su aree che i ricorrenti ritenevano altrui, poiché i proprietari di dette aree avrebbero dovuto essere intimati per l’accertamento incidentale della natura della proprietà.
Nel merito, il Collegio ha comunque escluso la fondatezza delle censure di genericità, rilevando che la motivazione dell’atto è supportata da un allegato elenco che distingue le opere abusive, la loro ubicazione e la natura della proprietà. Il Collegio ha precisato che l’intimazione è legittimamente rivolta ai proprietari dei sedimi, come risulta dalla corrispondenza tra i nominativi e i sub catastali, e che i ricorrenti figurano solo in relazione al bene comune, quale comproprietari.
Quanto alla dedotta estraneità alla realizzazione degli abusi, il TAR ha affermato che la natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione impone di prescindere dall’imputabilità dell’abuso: l’obbligo grava anche sul proprietario incolpevole. Il proprietario o comproprietario può sottrarsi all’obbligo solo dimostrando di non poter intervenire per mancanza di disponibilità dell’area, prova nella specie non fornita.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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