Accesso all’offerta tecnica non oscurata: l’oscuramento deve essere motivato e comprovato (TAR Puglia n. 938 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, la regola è l’automatismo ostensivo degli atti di gara e dell’offerta dell’aggiudicatario, ex art. 36, comma 1, a favore di tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi. La segretezza aziendale costituisce un’eccezione che può essere opposta solo attraverso una “motivata e comprovata dichiarazione”. L’accoglimento di un’istanza di oscuramento da parte della stazione appaltante richiede un bilanciamento in concreto degli interessi contrapposti, che non può risolversi nell’acritico recepimento delle allegazioni del controinteressato. L’amministrazione è tenuta a verificare e motivare la sussistenza di effettivi segreti tecnici o commerciali, non essendo sufficienti mere clausole di stile o astratti richiami normativi o a policy interne.

Il Fatto

Una società, seconda classificata in una procedura di gara per l’affidamento di una concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 35-36 del d.lgs. n. 36/2023 per ottenere l’accesso all’offerta tecnica integrale e non oscurata dell’aggiudicataria. La stazione appaltante aveva, infatti, pubblicato l’offerta della prima classificata in forma parzialmente oscurata, accogliendo tacitamente l’istanza di oscuramento presentata dall’operatore, basata sull’esistenza di presunti segreti tecnici e commerciali.

La ricorrente deduceva l’illegittimità del diniego per difetto assoluto di motivazione e per non avere l’amministrazione operato alcuna valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’oscuramento, lamentando altresì l’assenza di un effettivo bilanciamento tra il proprio interesse difensivo e le esigenze di riservatezza della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di interesse sollevata dalla controinteressata. Richiamando i principi delle Adunanze Plenarie nn. 10/2020 e 22/2021, il Collegio ha ricordato che il giudizio in materia di accesso è un “giudizio sul rapporto”, volto all’accertamento della spettanza del diritto, e che l’interesse ad agire va verificato sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, non richiedendosi la prova dell’effettiva lesione. Inoltre, nel nuovo assetto normativo, è la stessa violazione delle regole sull’oscuramento a radicare l’interesse del concorrente alla trasparenza.

Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza del ricorso. L’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, nel prevedere che l’amministrazione “dia atto” delle decisioni sulle istanze di oscuramento, non la esonera dall’obbligo di motivazione. La stazione appaltante non può limitarsi a recepire acriticamente le richieste dell’offerente, ma è tenuta a vagliare la concreta sussistenza dei presupposti di riservatezza, operando un bilanciamento in concreto tra il diritto di accesso difensivo e la tutela dei segreti tecnici e commerciali, come richiesto dall’art. 35, commi 4 e 5, del codice.

Quanto al merito della pretesa ostensiva, il Collegio ha escluso che, nel caso di specie, ricorressero effettive esigenze di segretezza. L’oscuramento di oltre la metà delle pagine dell’offerta è stato giustificato dalla controinteressata con mere asserzioni generiche, clausole di stile e astratti richiami all’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 e a policy interne. Tali elementi non dimostrano che le informazioni, relative alla rete di partner, alla filiera di approvvigionamento e al portafoglio clienti, fossero “soggette al legittimo controllo” esclusivo dell’operatore, risultando anzi elementi valutati dalla commissione per l’attribuzione del punteggio. Inconferente è stato altresì giudicato il richiamo alla tutela dei dati personali, che può essere soddisfatta mediante il semplice mascheramento dei dati identificativi del personale.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, ordinando alla stazione appaltante l’integrale ostensione dell’offerta tecnica, con il solo limite dei dati personali del personale dipendente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *