PEC all’ufficio protocollo anziché all’indirizzo per il deposito degli atti penali: l’atto è processualmente inesistente (Cass. pen. 20461/2026)
Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza n. 20461 dell’8 maggio 2026, depositata il 3 giugno 2026 (R.G.N. 9970/2026) — Presidente Sergio Beltrani, Relatore Antonio Saraco.
Il principio di diritto
Nel regime transitorio del processo penale telematico (art. 87-bis d.lgs. 150/2022, applicabile alle corti d’appello fino al 1° gennaio 2027 ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, d.m. 217/2023, come modificato dal d.m. 206/2024), l’atto processuale trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo dell’ufficio protocollo generale dell’ufficio giudiziario, anziché a uno degli indirizzi iscritti nell’elenco allegato al provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020, deve considerarsi processualmente inesistente: tale indirizzo è funzionalmente estraneo al deposito processuale, privo di raccordo con i sistemi informatici di gestione del fascicolo penale e strutturalmente inidoneo a produrre gli effetti costitutivi propri del deposito.
Il fatto
Nel giudizio d’appello per usura aggravata, il difensore — impossibilitato a comparire per un improvviso impedimento fisico — aveva inviato a mezzo PEC un’istanza di rinvio all’indirizzo dell’ufficio protocollo generale della Corte d’appello di Firenze, e non a quello specificamente dedicato al deposito degli atti penali. La Corte non aveva considerato l’istanza. Il ricorso deduceva la conseguente nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa.
La motivazione
Il quadro normativo (art. 111-bis e 87-bis c.p.p.; provvedimento DGSIA 9 novembre 2020; d.m. 217/2023) rimette a un elenco pubblicato l’individuazione degli indirizzi PEC abilitati al deposito con valore legale, del tipo “depositoattipenali…@giustiziacert.it”. Le Sezioni Unite (n. 6565/2025, dep. 2026, Messina) hanno chiarito che l’impugnazione inviata a un indirizzo PEC non compreso in quell’elenco, pur riferibile all’ufficio competente, è inammissibile, salvo che sia stata re-inoltrata nei termini dalla casella errata a quella corretta. Il caso in esame è ancora più netto: l’indirizzo del protocollo generale non è in alcun modo riconducibile al procedimento penale, opera su un piano meramente amministrativo, è privo di raccordo con i sistemi di gestione del fascicolo (TIAP) e non attribuisce data certa. La riferibilità all’ufficio è un criterio funzionale, non topografico. Accertato che la casella protocollo non aveva re-inoltrato l’istanza, non vi è spazio per alcuna sanatoria: l’istanza è processualmente inesistente e la sua mancata considerazione non integra alcuna nullità.
Sono del pari inammissibili gli ulteriori motivi (sulla responsabilità, per genericità; sul divieto di reformatio in peius, per travisamento della doppia sentenza conforme; sulle attenuanti generiche, perché non devolute con l’atto di appello).
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 5.000 euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
L’indirizzo PEC conta. Depositare un atto penale — impugnazione o istanza — inviandolo alla PEC del protocollo generale, o comunque a una casella non iscritta nell’elenco DGSIA, equivale a non depositarlo: l’atto è processualmente inesistente e nessun “raggiungimento dello scopo” lo salva, salvo che la casella errata lo re-inoltri nei termini a quella corretta. Fino al 1° gennaio 2027 le corti d’appello ammettono ancora il deposito via PEC, ma solo verso gli indirizzi “depositoattipenali…@giustiziacert.it”: va verificato l’indirizzo esatto prima di ogni invio.
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