Peculato e concorso esterno: possesso del pubblico agente e condotte agevolatrici (Cass. pen. Sez. VI n. 33384 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di peculato possono concorrere con il pubblico agente, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., anche soggetti non qualificati, senza che sia necessario che il pubblico ufficiale sia l’esecutore materiale della condotta appropriativa. È tuttavia indispensabile che il correo privo di qualifica soggettiva, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di possesso per ragioni di ufficio o di servizio che il pubblico agente ha con la res; in difetto, si configurano al più il furto o l’appropriazione indebita. L’amministratore giudiziario di beni confiscati ha il possesso dei beni e del denaro aziendale, inteso come disponibilità giuridica, anche in forma mediata. Il concorso esterno nel reato associativo mafioso può estrinsecarsi in condotte di tolleranza che si sostanziano in un’attiva collaborazione all’attuazione degli interessi del sodalizio, con piena consapevolezza del loro carattere agevolatore.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato il provvedimento cautelare limitatamente ad alcuni capi dell’incolpazione e ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Il ricorrente, amministratore giudiziario di un’impresa sottoposta a confisca, era ritenuto gravemente indiziato di peculato, per avere consentito ad alcuni soggetti di appropriarsi del ricavato della vendita in nero di pezzi di ricambio, e di concorso esterno nell’associazione mafiosa, per avere agevolato il controllo del territorio da parte del sodalizio. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo sette motivi, tra cui la mancanza di possesso diretto del denaro in capo all’amministratore e l’inconfigurabilità del concorso esterno omissivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Quanto al peculato, i motivi sono in parte infondati e in parte non consentiti. Il Collegio richiama il principio secondo cui nel delitto di peculato il concorrente extraneus risponde solo se sfrutta la relazione di possesso del pubblico agente (Sez. VI n. 36566 del 2024), e ribadisce che i partecipi devono essere consapevoli della situazione di fatto in cui operano.
Nella specie, l’amministratore giudiziario, con l’incarico ricevuto, aveva assunto il possesso dei beni aziendali e del denaro, inteso come disponibilità giuridica che consente di inserirsi nel maneggio del danaro mediante un atto dispositivo di propria competenza (Sez. VI n. 7492 del 2013). I familiari del proposto e i dipendenti non avevano il possesso diretto, poiché il sequestro e la confisca avevano privato il proprietario della disponibilità dei beni.
Le appropriazioni sono state rese possibili proprio dallo sfruttamento della relazione di possesso vantata dall’amministratore, conseguita alla sua formale investitura: un referente, privo di titolo, si era ingerito nella gestione dell’impresa e si era impossessato delle entrate. Le residue censure sollecitano una diversa lettura delle intercettazioni, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto al concorso esterno, la Corte ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale dalle Sezioni Unite n. 16 del 1994 alla n. 33748 del 2005, che ha valorizzato il paradigma organizzativo e il modello causale, escludendo la sufficienza del dolo eventuale. Nel caso concreto il contributo si è estrinsecato non solo nella tolleranza della gestione dell’impresa, ma in condotte attive di piena collaborazione, che il Tribunale ha valutato come sintomo della consapevole abdicazione ai propri compiti. Il quadro indiziario, secondo la Corte, sfugge a ogni rilievo censorio.
Nota della Redazione
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