Giudice dell’esecuzione, rigetto de plano e nullità assoluta per mancato contraddittorio (Cass. pen. Sez. I n. 21887 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione rigetta de plano l’istanza, senza fissare l’udienza camerale, è legittimo solo nei casi tassativi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ossia quando la richiesta sia stata già rigettata per i medesimi elementi o sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. La manifesta infondatezza ricorre solo quando il difetto attiene a requisiti non implicanti valutazioni discrezionali, imposti direttamente dalla norma. Ove invece il giudice compia una valutazione discrezionale, è necessaria la previa instaurazione del contraddittorio camerale. Il provvedimento adottato fuori dei casi consentiti è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen..

Il Fatto

Il condannato proponeva incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, chiedendo la sostituzione della pena detentiva di due anni e sei mesi di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Foggia del 21 gennaio 2020, con le pene sostitutive previste dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge n. 689/1981.

Il giudice dell’esecuzione respingeva la richiesta de plano, rilevando che la pena sostitutiva non appariva maggiormente idonea alla rieducazione e che non poteva presumersi l’adempimento delle prescrizioni, in ragione della gravità del reato e della personalità del condannato. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, anche in relazione alla relazione di sintesi della casa circondariale che aveva auspicato una misura esterna al carcere.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso sul profilo assorbente della mancata instaurazione del contraddittorio. Il procedimento di esecuzione, delineato dall’art. 666 cod. proc. pen., è modellato sulle forme dell’udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti. Solo in via derogatoria il comma 2 consente un epilogo anticipato de plano, con decreto, quando l’istanza sia stata già rigettata per i medesimi elementi o sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

La Corte precisa che la manifesta infondatezza va intesa in senso restrittivo: concerne requisiti non implicanti valutazioni discrezionali, imposti direttamente dalla norma. Il provvedimento senza contraddittorio si attaglia pertanto solo alle ipotesi di rilevabilità ictu oculi di ragioni che, sulla sola prospettazione, evidenzino la mancanza di fondamento dell’istanza. Sul punto richiama Sez. 3 n. 47402 del 21/10/2014, Sez. 5 n. 34960 del 14/06/2007 e Sez. 5 n. 2793 del 05/05/1998.

Ne deriva che, quando si pongano questioni che involgono l’esercizio di discrezionalità valutativa, deve essere data all’istante la possibilità del contraddittorio camerale, sul modello dell’art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 666, commi 3 e 9, cod. proc. pen.. Il provvedimento assunto de plano, fuori dei casi stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, per effetto dell’estensiva applicazione delle previsioni sulla omessa citazione dell’imputato e sull’assenza del difensore (Sez. 3 n. 1730 del 29/05/1998) e, se accertata in sede di legittimità, ne comporta l’annullamento (Sez. 1 n. 41754 del 16/09/2014).

Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione, valutando l’idoneità rieducativa della pena sostitutiva e la personalità del condannato, ha compiuto una tipica valutazione discrezionale, che imponeva la previa instaurazione del contraddittorio, garantendo alle parti ogni opportuna interlocuzione; l’omessa acquisizione del parere del pubblico ministero è del resto deducibile quale causa di nullità anche dalla parte privata (Sez. 1 n. 42540 del 25/06/2018). Il provvedimento è quindi annullato con rinvio al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, per la fissazione dell’udienza camerale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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