Maltrattamenti e novella del 2025: irrilevante la cessazione della convivenza (Cass. pen. Sez. VI n. 31026 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il giudice di legittimità verifica la congruità e la coerenza logica della motivazione del tribunale del riesame sulla gravità indiziaria, senza sostituirsi nella valutazione delle risultanze. Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca, con controllo più penetrante rispetto a quello dei testimoni. La ripresa della convivenza con l’autore delle condotte, specie in presenza di vulnerabilità e dipendenza affettiva, non è di per sé significativa di inattendibilità delle accuse originarie. Il delitto di maltrattamenti è configurabile, per effetto della novella introdotta dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181, anche in danno del non più convivente legato da un vincolo nascente da comune filiazione.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame aveva respinto l’istanza proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico, in relazione al reato di maltrattamenti verso familiari e conviventi.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo, in realtà plurimo, vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari. Sostiene la scarsa credibilità della persona offesa e l’assenza di attualità del pericolo di reiterazione dopo la cessazione della convivenza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio richiama il principio per cui, in tema di misure cautelari, spetta alla Corte verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica (Sez. U. n. 11 del 22.03.2000, Audino).

Le censure sull’attendibilità della persona offesa sono già state esaminate e respinte con argomentazioni esaustive. La Corte ribadisce che le regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca, con controllo più rigoroso di quello riservato ai testimoni (Sez. U. n. 41461 del 19.07.2012, Bell’Arte).

Il Collegio affronta poi il nodo della ripresa della convivenza. Essa, soprattutto quando la persona offesa versi in condizioni di particolare vulnerabilità, deve essere oggetto di attento vaglio critico, per verificare se sia realmente significativa di inattendibilità delle originarie accuse o se sia conseguente alla ingravescenza della condotta maltrattante. La ritrattazione inattendibile può costituire un ulteriore elemento di conferma delle accuse (Sez. VI n. 4913 del 08.01.2025; Sez. VI n. 33508 del 24.09.2025). La condotta maltrattante può assumere andamento ciclico e la reazione della vittima, in situazioni di dipendenza affettiva, può essere connotata da ambivalenza.

La Corte rileva che il delitto è contestato a decorrere dal novembre 2024, a ridosso della novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha incluso nella platea delle parti lese anche la persona non più convivente, ove sussista il vincolo nascente dalla comune filiazione. La novella ha positivizzato un pregresso orientamento (Sez. II n. 43846 del 29.09.2023; Sez. VI n. 45400 del 30.09.2022), superato dalla direttrice tracciata dalla Corte costituzionale n. 98 del 2021 in materia di divieto di analogia.

Quanto alle esigenze cautelari, il motivo è reiterativo e aspecifico. L’attualità del pericolo non è venuta meno per il solo allontanamento della vittima presso una struttura protetta, persistendo condizioni di animosità legate alla gestione del figlio minore. La misura è congruamente motivata in relazione alla vulnerabilità della vittima e alla persistenza delle condotte nonostante la pendenza di altro procedimento per reato analogo. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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