Fecondazione assistita e donna single: il divieto resta (Corte cost. n. 69/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha lasciato in piedi il divieto per la donna sola di accedere alla procreazione medicalmente assistita. Le questioni sollevate sull’articolo 5 della legge n. 40 del 2004 sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.
La norma. L’articolo 5 stabilisce che possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta’ potenzialmente fertile ed entrambi viventi. La norma rinvia all’articolo 4 della stessa legge, che consente il ricorso alle tecniche solo se e’ accertata una sterilita’ o infertilita’ di origine patologica. Da queste previsioni si ricava il divieto per le persone sole.
Il caso. Una donna aveva chiesto a un centro privato di procreazione assistita di accedere alla fecondazione di tipo eterologo. Il centro ha rifiutato, richiamando il divieto della legge n. 40. La donna si e’ rivolta al Tribunale di Firenze con un ricorso d’urgenza. Il Tribunale ha rimesso la questione alla Corte costituzionale con ordinanza del 4 settembre 2024.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale, il divieto sacrifica la liberta’ di autodeterminazione nelle scelte procreative, tutelata dagli articoli 2 e 13 della Costituzione. Crea poi una disparita’ di trattamento vietata dall’articolo 3, sia tra coppie e donne sole, sia tra donne sole benestanti, che possono andare all’estero, e donne sole che non possono permetterselo. Il giudice ha invocato anche l’articolo 32 sulla salute, perche’ il tempo che passa riduce la fertilita’, e l’articolo 117, primo comma, in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Cosa la Corte non ha esaminato. Due censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione. Quella sull’articolo 13 della Costituzione, perche’ il giudice ha solo affermato la violazione senza spiegare perche’ sarebbe in gioco la liberta’ personale. Quella sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, perche’ il giudice non ha spiegato se la vicenda rientri nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, condizione richiesta dalla Carta stessa.
Il ragionamento della Corte. Sul resto la Corte ha deciso nel merito. Ha premesso che la scelta di chi puo’ accedere alle tecniche spetta in primo luogo al legislatore, perche’ tocca temi eticamente sensibili: al giudice costituzionale resta il controllo sulla manifesta irragionevolezza e sproporzione della scelta. La Corte ha riconosciuto che il modello scelto nel 2004 non e’ imposto dalla Costituzione, e che il legislatore potrebbe aprire l’accesso anche a nuclei familiari diversi. Ha pero’ ritenuto che la scelta attuale non sia manifestamente irragionevole, perche’ risponde a un principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati: il legislatore non ha voluto avallare un progetto che, gia’ in partenza, esclude la figura del padre. Ha aggiunto che l’interesse a diventare genitori e’ tutelato, ma non equivale a un diritto alla genitorialita’ esteso fino a cio’ che la tecnica consente.
Le altre censure. Sull’articolo 32 la Corte ha osservato che l’infertilita’ dovuta all’eta’ non e’ una malattia, e che la delusione per un progetto non realizzato non rientra nella tutela della salute. Sull’articolo 3 ha rilevato che donne sole e coppie di sesso diverso non si trovano in situazioni omogenee, perche’ la legge cura una infertilita’ patologica e non quella fisiologica. Sulla disparita’ economica ha ricordato che la possibilita’ di aggirare un divieto andando all’estero non basta a renderlo incostituzionale. La Corte ha anche distinto questo caso da altri gia’ decisi: il trasferimento di un embrione gia’ formato riguarda una situazione diversa, e l’apertura dell’adozione internazionale alle persone sole risponde all’interesse di un minore gia’ nato e passa da un accertamento giudiziale caso per caso.
Cosa cambia. Nulla, per il momento. La donna sola non puo’ accedere in Italia alla procreazione medicalmente assistita, nemmeno nella forma eterologa, e il centro che rifiuta applica correttamente la legge. La Corte ha pero’ chiarito che nessun ostacolo costituzionale impedisce al Parlamento di estendere l’accesso. La scelta resta politica.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/69