L’ottemperanza per la carta docente non si estende alle spese distratte e comporta la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2657 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta avverso una sentenza di condanna al rilascio della carta docente è fondata quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non abbia effettuato alcun pagamento né contestato il credito nell’an e nel quantum. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’incarico commissariale integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. L’azione di ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza di merito quando queste siano state distratte in favore del difensore e non vi sia stata una specifica domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la declaratoria del diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di € 1.000,00. Il Ministero non aveva tuttavia dato esecuzione alla sentenza, ormai passata in giudicato. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituiva in giudizio senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente circoscritto l’oggetto del giudizio, precisando che l’azione di ottemperanza non poteva estendersi alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, in quanto distratte in favore del difensore e non oggetto di specifica domanda in questa sede.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la sentenza di condanna era stata ritualmente notificata ed era passata in giudicato, e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era ampiamente decorso. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente è emerso che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente, pur costituita, non aveva contestato il credito né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, dimostrando una situazione di sostanziale inadempimento.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, specificando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza anche nel giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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