Non ammissione alla classe successiva annullata per travisamento dei voti dello studente (TAR Trentino-Alto Adige n. 73 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione complessiva dello studente che sorregge l’integrazione dello scrutinio finale deve trovare riscontro nei dati oggettivi del percorso formativo. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è illegittimo quando la motivazione valorizza carenze radicalmente smentite dai voti riportati nelle singole discipline. La sospensione del giudizio può fondarsi anche su una sola insufficienza e la relativa integrazione può risolversi in senso negativo, ma il giudizio predittivo sulle possibilità di recupero non può prescindere dal miglioramento documentato dallo studente.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, impugna il provvedimento di non ammissione dello studente alla classe successiva, adottato dal Consiglio di classe di un Istituto tecnico. La decisione si fonda su reiterate insufficienze nelle materie scientifiche, su carenze nell’auto-organizzazione e nei prerequisiti linguistici, nonché su lacune nella grammatica e nella produzione scritta.
La ricorrente deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e violazione dei criteri degli scrutini, oltre alla composizione irregolare del Consiglio di classe. Le amministrazioni resistenti eccepiscono il difetto di legittimazione passiva della Provincia autonoma e contestano la fondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Provincia autonoma di Bolzano. Gli atti impugnati sono imputabili al solo Istituto scolastico, cui la legge provinciale 29 luglio 2000, n. 12 riconosce personalità giuridica e autonomia, con rappresentanza legale del dirigente.
Nel merito i primi quattro motivi sono fondati e assorbenti. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 6 dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007 consente la sospensione del giudizio anche per una sola insufficienza, mentre l’art. 8, comma 4 subordina l’integrazione dello scrutinio a una valutazione complessiva dello studente, tanto in caso di esito positivo quanto negativo.
Anche una sola insufficienza può giustificare la non promozione, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9144 del 2024. Il sindacato giurisdizionale resta però ammesso nei casi di macroscopiche ed evidenti illogicità. Il Collegio ritiene che la motivazione integrativa contrasti con i dati oggettivi del curriculum: le presunte insufficienze in tutte le materie scientifiche, e le carenze in grammatica e chimica, risultano smentite dai voti positivi riportati in pagella.
Il Consiglio di classe ha inoltre omesso di valutare il significativo miglioramento dello studente nel secondo quadrimestre, con voti accresciuti in otto materie su quattordici e recupero della materia insufficiente in esito all’esame. Tale omissione contraddice la finalità del processo valutativo indicata dall’art. 1 dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007. Il giudizio predittivo sulle possibilità di recupero risulta così inficiato dal travisamento dei fatti.
Il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento impugnato. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., l’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’ammissione. Non può disporsi la condanna dell’Istituto all’ammissione senza dilazione, trattandosi di potere esorbitante dalle competenze del giudice.
Nota della Redazione
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